Enciclopedia giuridica

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Addizionale

Forma di sovraimposizione, talvolta temporanea, fissata per legge; costituisce un aumento di quanto dovuto a titolo d’imposta ed è solitamente calcolato in termini percentuali sull’imposta medesima. L’addizionale costituisce un’autonoma obbligazione tributaria, ma per la sua natura e in virtù delle modalità applicative che la contraddistinguono è solitamente disciplinata dalle stesse disposizioni (in materia di accertamento, liquidazione, riscossione e contenzioso) che regolano le imposte su cui è commisurata. Con riferimento alle imposte dirette possono ricordarsi i casi dell’addizionale straordinaria Irpef (1974) e di quella Irpeg ed Ilor (1982), in entrambi i casi si trattava di un’applicazione una tantum. L’addizionale di sui sopra, a differenza delle imposte cui faceva riferimento, non era commisurata ai redditi prodotti, ma alle imposte su questi calcolate, al netto di eventuali crediti d’imposta sui dividendi e al lordo di acconti, ritenute e crediti d’imposta sui redditi prodotti all’estero. Inoltre va ricordato che l’addizionale Irpeg non è stata mai concretamente applicata perche´ proprio nel 1982 è stata sospesa la sua applicazione in considerazione dell’elevazione della misura dell’aliquota Irpeg dal 25% al 30%. In campo Iva nel 1987 (art. 4, d.l. 27 agosto 1987, n. 348) è stata introdotta un’addizionale straordinaria del 4% e del 2% da aggiungere all’aliquota ordinaria sulle cessioni o importazioni di determinate categorie di beni soggetti all’aliquota, allora esistente, del 18%. Forme di addizionale si rinvengono però anche nell’imposizione indiretta ed in quella locale; in particolare fra tributi che possono definirsi regionali e/o provinciali si rammentano l’addizionale per le iscrizioni al P.R.A., l’addizionale sulle tasse automobilistiche, l’addizionale sul gas metano per usi civili, l’addizionale sul gas metano per usi industriali, l’addizionale sulla benzina e l’addizionale sulle tasse universitarie, fra i tributi comunali si possono invece ricordare l’addizionale sui consumi di energia elettrica e l’addizionale Irpef.


Adattamento      |      Addizione


 
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