cessione di crediti: v. cessione del credito.
conferimento di crediti: v. conferimento, crediti del socio di società di capitali e mutualistiche.
crediti della massa: indica i crediti maturati nei confronti di un imprenditore in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento e in conseguenza dell’attività degli organi fallimentari (art. 111 n. 1 l. fall.), crediti che vengono soddisfatti integralmente. Per tale motivo sono anche detti crediti con prededuzione: essi vengono soddisfatti non appena diventano esigibili, senza che i loro titolari debbano concorrere con i creditori antecedenti al fallimento. Sono crediti crediti: a) il compenso al curatore; b) le spese della procedura fallimentare; c) le obbligazioni contratte dal curatore nel corso dell’eventuale esercizio provvisorio dell’impresa (v.) (art. 30 l. fall.). Si può ritenere che i debiti contratti dall’imprenditore durante la precedente amministrazione controllata siano debiti assunti nell’interesse della massa, ma quelli contratti durante il precedente concordato preventivo sono debiti da lui assunti nel proprio interesse e non nell’interesse della massa dei creditori.
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