curatore del fallimento: è l’amministratore del patrimonio fallimentare (art. 31 l. fall.) e compie, sotto la propria responsabilità (art. 38 l. fall.), tutti gli atti che tendono alla realizzazione della funzione del fallimento, ossia alla liquidazione del patrimonio e alla ripartizione del ricavato fra i creditori. Il suo compito, in particolare, consiste nel valutare, a propria discrezione, l’opportunità degli atti da compiere nell’interesse del fallimento e non è vincolato da eventuali direttive impartitegli dal giudice delegato (v.): egli non ha bisogno di alcuna autorizzazione se non per le specifiche ipotesi delle azioni in giudizio e degli atti di straordinaria amministrazione (art. 25, nn. 6 e 35 l. fall.). Un dibattuto problema, sul quale si è formato un sicuro indirizzo giurisprudenziale, è quello della posizione del curatore nelle cause che promuove per il fallimento. La soluzione accolta è che il curatore è terzo rispetto al fallimento quando esercita azioni che nascono dal fallimento, come le azioni revocatorie; mentre occupa la medesima posizione del fallito quando esercita azioni che trova nel patrimonio di questo, come quando agisce per il recupero di crediti del fallito o per la nullità di contratti da lui conclusi. Il curatore è scelto, di regola, tra gli iscritti agli albi degli avvocati, dei procuratori, dei dottori commerciali e dei ragionieri. Egli assume, per quanto attiene all’esercizio delle funzioni, la qualità di pubblico ufficiale (art. 30 l. fall.), rilevante soprattutto ai fini penali. Il curatore è tenuto ad esercitare personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, salva l’autorizzazione a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone che agiscano sotto la sua responsabilità (art. 32 l. fall.). Entro un mese dalla dichiarazione di fallimento, il curatore deve presentare al giudice delegato una relazione sulle cause del dissesto e sulla responsabilità del fallito o di altri; poi, al principio di ogni mese, riferisce al giudice delegato sulla propria amministrazione (art. 33 l. fall.). Deve, pure, tenere un registro, vidimato dal giudice delegato, nel quale annota giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione (art. 38, comma 1o, l. fall.). Il curatore deve, altresì, depositare le somme a qualunque titolo riscosse presso l’ufficio postale o la banca indicata dal giudice, dedotto quanto questi lo autorizza a trattenere per spese di giustizia o di amministrazione (art. 34 l. fall.). Una volta compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale, il curatore presenta al giudice delegato il conto della sua gestione (art. 116 l. fall.). Dopo l’approvazione del conto, è liquidato dal tribunale il compenso al curatore, che consiste in una percentuale dell’attivo realizzato (art. 39 l. fall.).
curatore dell’inabilitato: v. inabilitazione.
curatore dello scomparso: v. assenza; scomparso, curatore dello curatore.
curatore del minore emancipato: v. emancipato.
curatore di eredità giacente: v. beni, curatore ereditari; eredità , curatore giacente.
curatore provvisorio: soggetto nominato dal giudice anche d’ufficio con decreto, in qualunque stato e grado del procedimento; rimane in carica sino a quando il giudice tutelare non abbia provveduto alla nomina definitiva del tutore. .
curatore speciale: soggetto nominato dal giudice con decreto, su istanza di parte, solo per certi atti, ogni qual volta manchi persona a cui spetti la rappresentanza o l’assistenza dell’incapace, della persona giuridica e dell’associazione non riconosciuta ovvero nel caso in cui vi sia conflitto di
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