Enciclopedia giuridica

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Amministrazione controllata

Ev una procedura concorsuale che ha per presupposto specifico la temporanea difficoltà di un imprenditore soggetto al fallimento ad adempiere le proprie obbligazioni. Può essere instaurata quando l’insolvenza in cui versa l’imprenditore appaia sanabile in un periodo non superiore a due anni. Occorre che sussistano comprovate possibilità di risanare l’impresa. La procedura è introdotta dalla domanda di ammissione rivolta dal debitore al tribunale, che si pronuncia con decreto non soggetto a reclamo e, se accoglie la domanda, nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale. L’amministrazione controllata comporta una dilazione di pagamento concessa dalla massa dei creditori al debitore per un periodo non superiore a due anni, combinata con un controllo giudiziario sull’amministrazione dei beni del debitore e sull’esercizio dell’impresa. Per l’ammissione alla procedura, l’imprenditore deve trovarsi nelle seguenti condizioni: a) essere iscritto nel registro delle imprese da almeno un biennio (o dall’inizio dell’impresa, se più recente) e aver tenuto in tale periodo una regolare contabilità; b) non essere stato, nei cinque anni precedenti, dichiarato fallito o ammesso a concordato preventivo o condannato per bancarotta o delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria o il commercio. Sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori all’ammissione gli atti del debitore eccedenti i suoi poteri, e può disporsi la revoca dell’amministrazione controllata. Il giudice delegato, se constata che la procedura non può essere utilmente continuata, promuove la dichiarazione di fallimento da parte del tribunale, salva la facoltà del debitore di proporre il concordato preventivo (v. concordato, amministrazione controllata preventivo). La cessazione della procedura prima della scadenza fissata può anche essere chiesta dal debitore che dimostri di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Scaduto il termine fissato per l’amministrazione, se risulta che l’impresa non è in condizione di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, il giudice delegato promuove la dichiarazione di fallimento. V. anche procedure concorsuali.

amministrazione controllata di società: all’amministrazione controllata possono essere ammesse le società commerciali: la relativa proposta è sottoscritta da coloro cui è attribuita la rappresentanza sociale, previa approvazione dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale, se si tratta di società di persone, e dell’assemblea straordinaria, se si tratta di società di capitali. Si ritiene che gli effetti della presentazione del ricorso per l’ammissione all’amministrazione controllata si producano anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, impedendo ai creditori sociali di agire nei loro confronti.

amministrazione controllata stragiudiziale: è la situazione in cui i creditori di una società in crisi impongono a questa un gestore, in cambio della rinuncia a chiedere il fallimento della società stessa. Dottrina e giurisprudenza ritengono esperibile, nei confronti di tale gestore, l’azione di danni da fatto illecito (ex art. 2043 c.c.).


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