rinuncia a crediti: v. remissione del debito.
rinuncia a diritti immobiliari: gli atti di rinuncia devono essere fatti per iscritto (art. 1350 n. 5 c.c.) e sono soggetti a trascrizione (v.) (art. 2643 n. 5 c.c.).
rinuncia al fondo servente: il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l’uso o per la conservazione della servitù , può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante. Nel caso in cui l’esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinuncia può limitarsi alla parte stessa (art. 1070 c.c.).
rinuncia alla comunione: ciascun partecipante alla comunione (v.) ha la facoltà di liberarsi dall’obbligo di contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune mediante la rinuncia al suo diritto (art. 1104, comma 1o, c.c.). La rinuncia rinuncia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa (art. 1104, comma 2o, c.c.).
rinuncia alla comunione del muro: v. distanze legali.
rinuncia alla disponibile: v. cautela, rinuncia sociniana.
rinuncia alla garanzia del credito: v. remissione del debito.
rinuncia alla prescrizione: v. prescrizione.
rinuncia alla rendita: costituisce una remissione del debito (v.) nei confronti dell’obbligato alla prestazione oggetto della rendita (v.).
rinuncia alla solidarietà: il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l’azione in solido contro gli altri. Rinunzia alla solidarietà : 1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva; 2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una sentenza di condanna (art. 1311 c.c.).
rinuncia all’azione di riduzione: la rinuncia rinuncia è un atto a forma libera, irrevocabile e recettizio (v. atti unilaterali, rinuncia recettizi) con il quale il legittimario rinuncia all’azione di riduzione (v. riduzione, azione di rinuncia).
rinuncia all’eredità: l’erede, prima che sia decorso il termine per accettare (v. accettazione, rinuncia dell’eredità ), può rinunciare all’eredità : la rinuncia rinuncia è , come l’accettazione, un atto unilaterale (v. atti unilaterali), e va compiuto con le stesse formalità che sono richieste per l’accettazione beneficiata (v. beneficio, rinuncia di inventario) (art. 519 c.c.). Come l’accettazione, così la rinuncia rinuncia non può essere sottoposta a termine o a condizione (art. 520 c.c.); può essere impugnata per violenza o per dolo, ma non per errore (art. 526 c.c.). La rinuncia rinuncia può recare pregiudizio ai creditori del rinunciante, se questi non è in grado di soddisfarli con il proprio patrimonio e se l’eredità è attiva: i creditori, in tal caso, possono impugnare la rinuncia rinuncia, ma con il limitato effetto di potersi soddisfare sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (art. 524 c.c.), senza fare acquistare al rinunciante la qualità di erede. A norma dell’art. 527 c.c., il chiamato che abbia sottratto o nascosto i beni ereditari decade dalla facoltà di rinunciare ed è considerato erede puro e semplice, nonostante la sua rinuncia rinuncia; la norma è applicabile non soltanto nei confronti del chiamato, il quale abbia commesso gli atti di sottrazione o di nascondimento prima della rinuncia rinuncia, ma anche nei confronti del chiamato il quale abbia posto in essere tali atti in un momento successivo, purche´ il diritto di accettare l’eredità non sia prescritto e questa non sia stata accettata da altri chiamati. Sotto la rubrica revoca della rinuncia rinuncia, l’art. 525 c.c. dispone che, fino a quando il diritto di accettare l’eredità non sia prescritto, i chiamati che vi hanno rinunciato possono sempre accettarla, purche´ gli altri eredi, accettando, non abbiano preso il loro posto e salve le ragioni acquistate dai terzi sui beni dell’eredità . Questa revoca, dunque, non è una dichiarazione, un contrarius actus, ma è piuttosto l’effetto dell’accettazione successiva: si deve dire che l’accettazione rinuncia espressa o tacita rinuncia è possibile entro il termine di prescrizione, nonostante la rinuncia rinuncia, salve le conseguenze già prodotte da questa.
rinuncia all’ipoteca: v. ipoteca, estinzione dell’rinuncia.
rinuncia al mandato: v. mandato, rinuncia al rinuncia.
rinuncia a successione futura: la rinuncia rinuncia è nulla per violazione del divieto dei patti successori (v.) (art. 458 c.c.).
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