Enciclopedia giuridica

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Rinunzie e transazioni



rinunzie e transazioni del lavoratore: sono gli atti di disposizione di alcuni diritti del lavoratore nei cui confronti vige un particolare regime di invalidità . L’art. 2113 c.c. dispone infatti l’annullabilità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi. Tale annullabilità va fatta valere, con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, entro un termine di decadenza di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data della rinunzia o della transazione, se successive. A questo regime di invalidità sono parimenti sottoposte le rinunzie e transazioni attuate dai lavoratori c.d. parasubordinati di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c. (v. parasubordinazione). All’impugnazione è legittimato il solo lavoratore nel termine di decadenza di cui si è detto, salvo il caso che l’annullamento sia proposto per incapacità delle parti (art. 1425 c.c.) o per vizio del consenso (1427 c.c.) nel qual caso varrà il solo termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 1442 c.c.. Non tutte le rinunzie e transazioni sono peraltro soggette a questa disciplina. L’ultimo comma dell’art. 2113 c.c., infatti, esclude dal proprio campo di applicazione le rinunzie e transazioni stipulate avanti al giudice (art. 185 c.p.c.), nonche´ quelle concluse con l’assistenza delle organizzazioni sindacali e innanzi alle commissioni di conciliazione costituite presso l’ufficio del lavoro (artt. 410 e 411 c.p.c.).


Rinuncia      |      Rinvio a giudizio


 
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