Enciclopedia giuridica

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Invalidità



invalidità del contratto: il contratto (o l’atto unilaterale) è invalido quando è in contrasto con una norma imperativa (v.). Ma l’invalidità invalidità può essere di due specie: il contratto che contrasta con norme imperative può essere nullo (v. nullità del contratto), o, semplicemente, annullabile (v. annullabilità ); e si deve altresì avvertire che la legge può prefigurare, per la violazione di norme imperative, conseguenze diverse dalla invalidità. La nullità è , fra le due specie di invalidità, quella di portata generale: non occorre, perche´ un contratto sia nullo, che la nullità sia prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una data norma imperativa; basta che una norma imperativa sia stata violata. L’annullabilità ha, invece, carattere speciale: ricorre quando sia stata espressamente prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una norma imperativa. Questa regola fondamentale è posta dall’art. 1418, comma 1o, c.c.: il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Le ipotesi per le quali la legge dispone diversamente possono essere: a) ipotesi per le quali è prevista quella forma di invalidità diversa dalla nullità che è l’annullabilità del contratto. Sono, per i contratti (e gli atti unilaterali) in generale, l’incapacità di contrarre delle parti (artt. 1425, ss. c.c.) (v. incapacità legale; incapacità naturale) e i vizi del consenso (v. vizi, invalidità del consenso) (artt. 1427 ss. c.c.); il conflitto di interessi fra rappresentato e rappresentante (v. conflitto di interessi, invalidità tra rappresentante e rappresentato) (artt. 1394 ss. c.c.); mentre altre specifiche cause di annullabilità sono previste in relazione a singoli contratti, come il contratto di assicurazione (v.) (art. 1892 c.c.) o il contratto di lavoro (v.) (art. 2098 c.c.), o in relazione a singoli atti unilaterali (v. annullabilità , invalidità degli atti unilaterali; atti unilaterali, nullità degli invalidità), come le deliberazioni dei partecipanti alla comunione (artt. 1109, 1137 c.c.), le deliberazioni delle società (art. 2377 c.c.) (v. deliberazione di società , invalidità annullabile), delle associazioni (art. 23 c.c.) (v. associazione, assemblea dell’invalidità); b) ipotesi nelle quali la legge assicura l’effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi dalla invalidità invalidità, come ad esempio l’assoggettamento delle parti ad una specifica sanzione amministrativa o come l’obbligo di rimuovere la situazione creata con la violazione della norma imperativa: così è per la violazione del divieto di acquisto di azioni proprie (v. azioni di società , acquisto di invalidità proprie) o di acquisto di azioni della società controllante, che per gli artt. 2357 ss. c.c. importano non la nullità dell’acquisto, ma l’obbligo di alienare le azioni acquistate in violazione del divieto.

invalidità del contratto di società di persone: v. società di persone, invalidità del contratto di invalidità.

invalidità dell’atto di fondazione: v. fondazione, atto di invalidità.

invalidità delle deliberazioni consiliari: v. deliberazioni consiliari, annullabilità delle invalidità.

invalidità delle deliberazioni del condominio: v. condominio, deliberazioni assembleari del invalidità.

invalidità delle deliberazioni della comunione: v. comunione, annullabilità delle deliberazioni della invalidità.

invalidità delle deliberazioni dell’associazione: v. associazione, annullabilità delle deliberazioni dell’invalidità.

invalidità delle deliberazioni societarie: v. deliberazione societaria, invalidità annullabile; deliberazione societaria, invalidità nulla.

invalidità del matrimonio: v. matrimonio, invalidità del invalidità; matrimonio, nullità del invalidità.

invalidità del testamento: v. testamento, invalidità del invalidità.

invalidità generica: è l’invalidità non collegata all’attività professionale del danneggiato (v. risarcimento del danno).

invalidità specifica: è l’invalidità collegata all’attività professionale del danneggiato (v. risarcimento del danno).


Intuitus personae      |      Invalidità e vecchiaia


 
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