violazione degli obblighi di assistenza familiare: l’art. 570 c.p. sanziona penalmente la condotta di chi, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla tutela legale o alla qualità di coniuge. La medesima norma punisce chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge o chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro o al coniuge.
violazione di corrispondenza: v. corrispondenza.
violazione di domicilio: v. domicilio.
violazione di sepolcro: v. sepolcro.
violazione di sigilli: v. sigilli.
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