violazione di sepolcro: chiunque viola un sepolcro, una tomba o una urna (e cioè disseppellisce la salma, rimuove o rompe le lastre di copertura della tomba, apre l’urna), commette un’azione criminosa prevista come tale dall’art. 407 del c.p.. La condotta configurante il reato in questione comprende ogni alterazione che faccia venir meno lo scopo a cui sia il sepolcro, sia la tomba e sia l’urna, contenenti ovviamente resti umani, sono destinati, e cioè la rispettosa custodia dei morti. Non configura il reato di specie il disseppellimento ultradecennale autorizzato dal regolamento della polizia mortuaria e le riesumazioni ordinarie autorizzate dalle autorità competenti per indagini giudiziarie (ad es. autopsie, ricognizioni di salme ecc.). L’elemento soggettivo richiesto è il dolo, che consiste nella coscienza e volontà del fatto che si realizza, e cioè la violazione del sepolcro, della tomba e dell’urna.
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