Enciclopedia giuridica

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Separazione di cause

Procedimento inverso rispetto alla riunione di cause connesse (v. connessione), consistente nella separazione della trattazione e decisione delle più cause cumulate nello stesso processo. L’istituto si applica alle ipotesi di litisconsorzio facoltativo (v. litisconsorzio, separazione di cause facoltativo) e di cumulo oggettivo (v. connessione), qualora cioè , ad iniziativa dell’attore, più cause siano state ab origine cumulate nello stesso processo, in ragione di una loro connessione oggettiva, nel primo caso, ovvero di un’identità di soggetti, nel secondo. Ricorrendo tali ipotesi, il giudice può disporre, successivamente all’instaurazione del simultaneus processus, la separazione di cause, qualora in tal senso sia formulata concorde istanza da tutte le parti del processo, ovvero di propria iniziativa, allorquando ne ravvisi la necessità , in ragione del fatto che la continuazione della trattazione congiunta delle più cause potrebbe ritardare o rendere più gravoso il processo. Nel caso in cui una delle cause, delle quali sia stata disposta la separazione, non sia di competenza del giudice adito, questi la rimetterà al giudice inferiore (artt. 103, comma 2o e 104, comma 2o, c.p.c.).


Separazione dei coniugi      |      Sepolcro


 
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