Enciclopedia giuridica

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Litisconsorzio

Con il termine litisconsorzio si indica genericamente la situazione che si viene a creare nel processo civile nell’ipotesi in cui lo stesso si svolga nei confronti di più di due parti, tanto che ciò avvenga dal lato attivo, quanto da quello passivo. Le ragioni che stanno alla base di tale istituto possono essere le più varie, e sono riconducibili ad esigenze sia di natura sostanziale, che formale (c.d. litisconsorzio processuale). La pluralità di parti, poi, può sussistere fin dall’origine del processo, che nasce già plurisoggettivo (c.d. litisconsorzio originario), sia costituirsi nel corso del processo stesso, in ragione del subingresso nello stesso di parti diverse da quelle originarie, prevalentemente per il tramite di intervento di terzo (v.) (c.d. litisconsorzio sopravvenuto). La natura del vincolo intercorrente fra le più parti del giudizio, nonche´ la relazione esistente fra le diverse domande cumulate nel simultaneus processus, qualifica la struttura del litisconsorzio, dando vita a differenti figure dello stesso.

litisconsorzio alternativo passivo: è l’ipotesi che si viene a configurare allorquando l’attore, sussistendo incertezza su quale fra più soggetti sia tenuto all’adempimento della prestazione dedotta in giudizio, citi gli stessi nel medesimo processo, chiedendo che il giudice accerti nei confronti di chi, alternativamente, possa reputarsi fondata la domanda; ovvero quando, sulla base della contestazione dell’originario convenuto circa la sussistenza della sua legittimazione passiva, le parti od il giudice effettuino la chiamata di terzo (v.), impropriamente definita, in tal caso, del vero legittimato passivo.

litisconsorzio facoltativo: trattasi del caso in cui il processo sia costituito da o nei confronti di più persone (art. 103 c.p.c.), in ragione di un vincolo di connessione (v.), propria o impropria, intercorrente fra le più domande, che vengono cumulate in un simultaneus processus, senza che tale cumulo sia richiesto dalla legge. Si è in presenza, cioè , di una pluralità di domande proposte nello stesso processo, rispondente all’esigenza di economia processuale a che le più cause connesse siano trattate nel medesimo giudizio. Anche in questo caso il processo può essere strutturato in forma litisconsortile fin dall’origine, ovvero divenire tale successivamente alla sua instaurazione, a se´ guito dello spiegamento di un intervento di terzo (v.).

litisconsorzio necessario: è la figura di litisconsorzio più importante e di più delicata applicazione. Il c.p.c. detta, per esso, una norma c.d. in bianco (art. 102), volta cioè a regolare solo gli effetti processuali che si verificano in presenza dello stesso, ma che lascia all’interprete il più ampio spazio circa la concettualizzazione della fattispecie in parola. Tradizionalmente si afferma che la sussistenza del litisconsorzio litisconsorzio vada desunta dal diritto sostanziale, vale a dire dalla pluralità di soggetti titolari, dal lato attivo o passivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio, talche´ la pluralità di destinatari necessari del provvedimento giurisdizionale fa si che lo stesso non possa essere emesso che nei confronti di tutti costoro, i quali, perciò , devono necessariamente partecipare al processo (c.d. litisconsorti necessari o legittimi e necessari contraddittori). In tale ottica il processo con litisconsorzio litisconsorzio è stato autorevolmente definito uno ed unico con pluralità di parti. L’art. 102 c.p.c., dal canto suo, stabilisce che il giudice, qualora accerti la mancanza nel processo di uno o più dei litisconsorti necessari (che, in tal caso si dicono pretermessi), ordini l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti, dichiarando, se tale ordine non venga ottemperato dalle parti costituite, l’estinzione del processo; tale disposizione si spiega, normalmente, con il fatto che una sentenza resa a contraddittorio non integro sarebbe inutiliter data anche per le parti costituite. Il difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile tanto in grado d’appello (art. 354 c.p.c.), quanto in Cassazione (art. 383 c.p.c.), con obbligo del giudice che lo rilevi di rimettere la causa al primo giudice, affinche´ il processo abbia a svolgersi in presenza di tutti i legittimi contraddittori.

litisconsorzio nelle fasi di gravame: locuzione con cui si indica, genericamente, la pluralità di parti o di cause nello stesso processo d’impugnazione, avente portata estremamente ampia, tanto da ricomprendere in se´ così le cause inscindibili o dipendenti (art. 331 c.p.c.), come quelle scindibili (art. 332 c.p.c.). Il principio che regge tale contesto è quello dell’unitarietà del giudizio d’impugnazione, secondo il quale ad un unico processo di primo grado deve fare se´ guito un unitario giudizio di gravame, affinche´ la stessa sentenza non possa essere oggetto di distinte pronunce di grado successivo. Da questo punto di vista è possibile affermare che, nelle fasi di gravame, l’istituto del litisconsorzio necessario ha un campo d’applicazione assai più vasto che in primo grado, potendosi avere giudizi che, pur non essendolo fin dalla loro origine, divengono necessariamente plurisoggettivi nei gradi d’impugnazione.

litisconsorzio nel processo amministrativo: il litisconsorzio è un fenomeno processuale che si verifica quando ad un processo partecipano più parti da un medesimo lato, che può essere quello del ricorrente (litisconsorzio attivo), o quello del resistente (litisconsorzio passivo). Il litisconsorzio, inoltre, può essere originario, quando sussiste fin dalla instaurazione della lite, o successivo, quando la pluralità di parti subentra nel corso della lite (v. intervento nel processo amministrativo, litisconsorzio ad adiuvandum). Il litisconsorzio necessario si verifica quando la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti (art. 102 c.p.c.), nei confronti delle quali il giudice deve, perciò , procedere alla integrazione del contraddittorio. La ragione di ciò è da ravvisarsi nel fatto che la decisione pronunciata dal giudice in senso sfavorevole ad una parte ben potrebbe coinvolgere altri soggetti che, pertanto, devono intervenire nel processo, perche´ la sentenza possa essere efficace nei loro confronti (v. giudicato). Nel processo amministrativo, in particolare, le ipotesi di litisconsorzio necessario sono essenzialmente di litisconsorzio passivo. Questo perche´ i controinteressati (v.), cioè coloro i quali traggono un vantaggio diretto ed immediato dall’atto impugnato e che sarebbero pregiudicati dall’annullamento dell’atto stesso, devono essere messi in grado di partecipare al giudizio. Se, pertanto, il litisconsorzio necessario è essenzialmente passivo, il litisconsorzio passivo è sempre necessario. Nel processo amministrativo, invece, non sussistono ipotesi di litisconsorzio necessario attivo, in quanto i soggetti pregiudicati dall’atto impugnato, controinteressati, non devono necessariamente impugnare l’atto congiuntamente, ne´ sussiste l’obbligo di chiamarli in giudizio. Nel caso in cui il ricorso sia accolto, potrebbero trarre da tale decisione soltanto un beneficio (venendo ad essere caducato l’atto ad esse pregiudizievole); qualora, invece, il ricorso non fosse accolto, i litisconsorti attivi si troverebbero nella medesima posizione pregiudizievole in cui si trovavano prima che l’atto fosse impugnato. L’unica ipotesi di litisconsorzio necessario dal lato attivo nel processo amministrativo si potrebbe verificare qualora il procedimento sia volto ad una pronuncia di accertamento in sede di giurisdizione esclusiva (v. giurisdizione amministrativa, litisconsorzio esclusiva). Il litisconsorzio è facoltativo nella ipotesi prevista dall’art. 103 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo. Esso può essere soltanto attivo, in quanto il litisconsorzio passivo è sempre necessario. Inoltre, può essere originario, quando le parti ricorrenti propongono un ricorso collettivo (v. ricorso giurisdizionale amministrativo, litisconsorzio collettivo), o successivo, quando il giudice riunisce, per connessione, i diversi ricorsi presentati in un unico processo. (Fornaro).

litisconsorzio quasi necessario o unitario: fattispecie particolare, che si configura nel campo delle azioni c.d. concorrenti, caratterizzate dall’ esistenza di una pluralità di soggetti legittimati a far valere un determinato diritto, con la peculiarità che ciascuno di essi può dedurre in giudizio l’intero rapporto giuridico controverso, senza che in capo agli altri sia riscontrabile un obbligo legale di partecipare al processo (es. impugnazione delle delibere assembleari). Tuttavia, nel caso in cui uno dei più legittimati promuova autonomamente il giudizio, agli altri è fatto obbligo di cumulare la propria eventuale domanda nel processo già radicato dal loro litisconsorte quasi necessario.


Lite temeraria      |      Litispendenza


 
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