Al complesso giurisdizionale composto dai Tar e dal Consiglio di Stato compete la cognizione generale degli interessi legittimi (v. interesse, giurisdizione amministrativa ad agire nel processo amministrativo); per converso, la cognizione generale dei diritti soggettivi (v. diritti soggettivi, giurisdizione amministrativa ed interessi legittimi) compete al giudice ordinario. Questo vuol dire che ogni qualvolta il privato si ritenga leso da un atto o da un comportamento illegittimo della P.A. potrà adire una delle due giurisdizioni a seconda del tipo di situazione giuridica fatta valere (v. riparto di giurisdizioni). Pertanto, la giurisdizione amministrativa deve essere collocata su di un piano di parità rispetto alla giurisdizione ordinaria, in quanto anch’essa ha come scopo quello di tutelare interessi individuali protetti dall’ordinamento. (Marsilio).
giurisdizione amministrativa di legittimità: ogni provvedimento amministrativo che si assume illegittimo per violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere, può essere impugnato di fronte al Tar ed al Consiglio di Stato, sempreche´ non si tratti di materia riservata ad un giudice speciale (Corte dei conti, Tribunale delle acque ecc.). La competenza di legittimità spetta al giudice amministrativo indipendentemente da una specifica attribuzione legislativa. Nell’accertamento dei suddetti vizi di legittimità , il giudice ha un limitato potere di cognizione: ciò significa che gli è preclusa la possibilità di fare quelle valutazioni di opportunità ed apprezzamento delle circostanze di fatto che sono riservate alla P.A.; egli deve, invece, limitarsi a verificare la conformità dell’atto amministrativo alle norme vigenti, nonche´ la corrispondenza dei fatti posti a base del provvedimento stesso con quelli effettivamente realizzatisi. Inoltre, il giudice non può disporre di alcuni mezzi di prova (testimonianze, perizie ecc. ) che gli sono, invece, consentiti nell’ambito della competenza di merito ed esclusiva. Il giudizio di legittimità , in caso di vizi accertati, si conclude con l’annullamento dell’atto impugnato. Ev precluso al giudice di riformare o sostituire il provvedimento annullato, così come di emettere sentenze di condanna. (Gallo).
giurisdizione amministrativa di merito: tale competenza è affidata al giudice amministrativo solo nelle materie tassativamente previste dalla legge. Essa si aggiunge a quella di legittimità ed, infatti, il giudizio di merito deve essere sempre preceduto da quello di legittimità . La caratteristica particolare del giudizio in esame risiede nella possibilità di valutare l’opportunità dell’atto amministrativo e, quindi, il rispetto delle regole non scritte di buona amministrazione. In conseguenza di ciò , i poteri istruttori sono ampliati, essendo ammissibili la prova testimoniale e la consulenza tecnica. Non sono ammessi, invece, l’interrogatorio formale ed il giuramento, per il rispetto del principio del libero convincimento del giudice. Il contenuto della sentenza può essere oltre che di annullamento, anche di riforma del provvedimento amministrativo; inoltre, il giudice può sostituirsi alla P.A. nell’emanazione di un atto amministrativo vincolato. Al giudice è riconosciuto il potere di emettere sentenze di condanna. Tra le principali materie per le quali è prevista la giurisdizione di merito si ricorda il giudizio di ottemperanza (v.). (Marsilio).
dualismo di giurisdizione amministrativa: storicamente, il problema della giustizia amministrativa comincia a porsi con la nascita dello Stato di diritto (v. Stato, giurisdizione amministrativa di diritto). Ev vero che anche precedentemente, nell’esperienza dello Stato assoluto (v. Stato, giurisdizione amministrativa assoluto), si erano istituiti i tribunali del contenzioso amministrativo che avevano il compito di valutare l’azione amministrativa ma tali tribunali o corti nascevano solo dall’esigenza di evitare interferenze del potere giudiziario nell’azione amministrativa. Con la nascita dello Stato di diritto, invece, accanto all’esigenza della distinzione dei poteri si fa strada la necessità di assicurare una tutela alle posizioni giuridiche soggettive lese dall’attività amministrativa. Di qui, la nascita, in molti ordinamenti, di giudici, diversi da quelli ordinari, con competenza specifica nell’area del contenzioso amministrativo (v.). I sistemi di giustizia amministrativa sono tradizionalmente catalogati in due specie: sistemi monisti e sistemi dualisti. I sistemi monisti sono quelli nei quali il contenzioso con la P.A. è concentrato in un solo giudice. Tale giudice può essere quello ordinario (come negli Usa), ed allora avremo un sistema a giurisdizione unica, oppure uno diverso, ed allora avremo una giurisdizione amministrativa accanto alla giurisdizione ordinaria (come in Germania). I sistemi dualisti sono, invece, quelli nei quali il contenzioso con la P.A. è ripartito in base al criterio del provvedimento richiesto (petitum), in base al criterio delle materie, oppure in base al criterio della posizione giuridica fatta valere. Quello italiano è un sistema dualista, nato dalle leggi del 1865 (abolitiva del contenzioso amministrativo) e del 1889, in quanto i rapporti fra P.A. e privati sono ripartiti fra giudice ordinario e giudice amministrativo in base al criterio della posizione giuridica fatta valere; infatti, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in materia di diritti soggettivi ed al giudice amministrativo la giurisdizione in materia di interessi legittimi. Tale ripartizione è consacrata, in Costituzione, dall’art. 113. La ripartizione di giurisdizione nel senso sopra indicato è fonte di notevoli problemi interpretativi. Proprio per questo motivo, le linee di tendenza del sistema sembrano andare verso un mantenimento del dualismo, con un progressivo abbandono del criterio distintivo fondato sulla posizione giuridica fatta valere a favore di una ripartizione operata in base al criterio delle materie. A riguardo, possono essere indicativi i molteplici casi di ampliamento della giurisdizione amministrativa esclusiva (v.) così come l’attribuzione al giudice ordinario della competenza in materia di pubblico impiego. (Gallo).
giurisdizione amministrativa esclusiva: la difficoltà di discernere, in alcuni settori, gli interessi legittimi dai diritti soggettivi ha determinato l’attribuzione al giudice amministrativo, in deroga ai principi di riparto di giurisdizione, della competenza esclusiva in materia di diritti ed interessi. In questi settori, dunque, non è necessaria l’esatta individuazione della posizione giuridica lesa, poiche´ unico è l’organo giudicante. Da ciò deriva che la competenza esclusiva ha carattere eccezionale, dovendo essere espressamente prevista dalla legge. Il contenuto della sentenza può essere, oltre che di annullamento, anche di condanna al pagamento di somme pecuniarie; ferma restando la competenza esclusiva del giudice ordinario di condannare la P.A. al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno. Sono sottratte alla cognizione del giudice amministrativo le questioni che riguardano lo stato e la capacità delle persone fisiche (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio), l’incidente di falso e i diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia d’illegittimità dell’atto (v. diritti, giurisdizione amministrativa patrimoniali consequenziali). I casi più importanti di giurisdizione amministrativa giurisdizione amministrativa riguardano il pubblico impiego (v.), le concessionigiurisdizione amministrativacontratto (v. concessioni), le concessioni edilizie (l. n. 10 del 1977) (v. concessioni, giurisdizione amministrativa edilizie), gli accordi endoprocedimentali e sostitutivi del procedimento (l. n. 241 del 1990). Il campo della giurisdizione amministrativa giurisdizione amministrativa è in continua espansione tanto da far pensare ad un progressivo abbandono del vigente criterio di riparto della giurisdizione, fondato sulla posizione giuridica fatta valere, a favore di uno nuovo, fondato sull’attribuzione di determinate materie (v. dualismo di giurisdizione amministrativa). (Gallo).
limiti della giurisdizione amministrativa: il giudice amministrativo incontra nella sua attività una serie di giurisdizione amministrativa giurisdizione amministrativa che riguardano la cognizione, l’istruzione e la decisione della causa. Tali giurisdizione amministrativa giurisdizione amministrativa, espressamente individuati dalla legge, differiscono in relazione al diverso tipo di giurisdizione amministrativa (v. giurisdizione amministrativa di legittimità ; giurisdizione amministrativa di merito; giurisdizione amministrativa esclusiva). (Marsilio).
giurisdizione amministrativa speciale: v. Tribunale superiore delle acque pubbliche; Corte dei conti; Commissione per i ricorsi in materia di brevetti; Commissione centrale di vigilanza per l’edilizia economica e popolare; commissari regionali per la liquidazione degli usi civici.
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