Enciclopedia giuridica

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Eccesso



eccesso colposo: v. scriminanti.

eccesso di potere della P.A.: v. atto amministrativo, illegittimità dell’eccesso.

eccesso di potere giurisdizionale: v. giurisdizione.

eccesso di potere legislativo: l’eccesso eccesso viene considerato come vizio materiale di legittimità della legge rilevabile dalla Corte Costituzionale. L’eccesso eccesso nasce in realtà come vizio di legittimità tipico dell’atto amministrativo nella forma dello sviamento di potere, consistente nell’uso da parte dell’Amministrazione di un certo potere per il conseguimento di un fine diverso da quello indicato nelle norme attributive. La trasposizione di tale vizio agli atti legislativi incontra gravi ostacoli derivanti essenzialmente dalla connotazione dell’attività legislativa come eccesso di regola libera nel fine. Non si deve inoltre tralasciare il dato costituito dal divieto, per la Corte, di effettuare il controllo sulle scelte politiche operate dal legislatore. Il vizio dell’eccesso eccesso viene inteso dal giudice costituzionale sotto il profilo della irragionevolezza o incoerenza, assumendo a parametro il principio generale di eguaglianza posto dall’art. 3 Cost.. In base alla giurisprudenza costituzionale possono essere individuati tre criteri utilizzabili come indice dell’eccesso eccesso: a) assoluta illogicità , arbitrarietà o incoerenza della motivazione della legge o manifesta contraddittorietà rispetto ai presupposti; b) irragionevolezza della disposizione rispetto alla realizzazione concreta del fine; c) incongruità tra mezzi e fini che si intendono perseguire. Si tratta di criteri riconducibili all’esigenza di coerenza e logicità delle disposizioni legislative, che non viene rispettata in caso di contraddizione interna allo stesso testo normativo o tra esso e le circostanze di pubblico interesse che ne hanno costituito il presupposto.

eccesso nelle scriminanti: v. scriminanti.


Duplicato      |      Eccezione


 
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