presupposto del tributo: il termine presupposto ha una portata semantica ben precisa nel diritto tributario, in quanto indica l’evento espressivo della capacità contributiva che si vuole colpire con il tributo, al sorgere del quale cioè si determina l’obbligazione tributaria. L’identificazione del presupposto spetta al legislatore, rientrando nell’ambito della riserva di legge stabilita dall’art. 23 della Costituzione (così ritiene la giurisprudenza della Corte Costituzionale). Occorre inoltre che il presupposto sia conforme al principio di capacità contributiva (v.). Al proposito è da osservare che possono essere assunti nel presupposto sia fatti che mostrino direttamente un contenuto patrimoniale (di ricchezza cioè ), sia fatti che lascino soltanto indurre l’esistenza di altri fatti aventi contenuto patrimoniale: a ciò , come noto, è riconducibile la distinzione tra imposte dirette ed imposte indirette. Parte della dottrina risalente ha inteso ravvisare una coincidenza del concetto di presupposto con quello di oggetto dell’imposta. Invero i due concetti sono da tenere distinti: l’oggetto dell’imposta è una nozione derivata dagli studi di politica ed economia finanziaria e sta ad indicare la ricchezza ovvero la capacità economica che si intende colpire con il tributo: così ad es. nell’Invim, l’oggetto dell’imposta è l’incremento del valore degli immobili, mentre il presupposto è costituito dalla cessione dell’immobile o dall’avvenuto decennio.
Presupposizione | | | Preterintenzione |