Ev una dichiarazione di verità pronunciata, in giudizio, con una formula solenne (giuro di dire la verità ) e, a differenza della testimonianza (v. prova, giuramento testimoniale), che proviene da un terzo estraneo alla causa, è pronunciata da una delle parti. La parte che giura il falso commette un reato (art. 371 c.p.), ed in ciò sta l’importanza di questo mezzo di prova: il giudice penale fruisce di poteri inquisitori e dispone di mezzi di indagine (può , in particolare, avvalersi della polizia giudiziaria) che gli permettono più facilmente di acquisire conoscenza della verità ; onde chi giura il falso in sede civile si espone al rischio di essere poi smascherato e punito in sede penale. Il giuramento può essere decisorio o suppletorio: a) è decisorio, se una parte invita l’altra a giurare (le deferisce il giuramento) per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa (art. 2736 n. 1 c.c.). La parte che è invitata a giurare o giura (e vince la causa) o non giura (e allora perde la causa) o, a sua volta, riferisce il giuramento, ossia chiede all’avversario di giurare (art. 134 c.p.p.), con le stesse conseguenze a seconda che questi giuri o no. Ad esempio: Tizio adduce di avere venduto a Caio un bene mobile; Caio lo nega e Tizio lo invita a giurare; Caio può girare a Tizio l’invito: se Tizio giura che il contratto è stato stipulato, vince la causa; se non giura la perde; b) è supplettorio, se è il giudice che invita una delle parti a giurare per completare una prova insufficiente (art. 2736 n. 2 c.c.). Vi rientra anche il giuramento estimatorio, deferito al fine di stabilire il valore della cosa oggetto della domanda, se non può essere altrimenti determinato. Il giuramento fa piena prova anche se è falso: il successivo accertamento penale del falso giuramento non influisce sul giudizio civile; può solo comportare, in sede civile, la condanna di chi ha giurato il falso al risarcimento del danno (art. 2738 c.c.). Non si può deferire o riferire il giuramento in materia di diritti indisponibili, ne´ si può provare con giuramento l’esistenza di un contratto per il quale è richiesta la forma scritta a pena di nullità . L’art. 2739 c.c. aggiunge: ne´ sopra un fatto illecito. Per tale si deve intendere, secondo la comune interpretazione, non solo il fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c.; ma anche il contratto o il patto illecito, come nel caso della simulazione del prezzo di vendita a fini di frode fiscale.
giuramento di fedeltà: tutti coloro che sono deputati a svolgere pubbliche funzioni, a cominciare dal Presidente della Repubblica (art. 91 Cost.), e con la sola eccezione dei professori universitari (eccezione giustificata dalla libertà della ricerca e dell’insegnamento), debbono prima di assumere l’ufficio prestare giuramento giuramento alla Repubblica. Per avvocati, procuratori legali, notai il giuramento è prestato con la formula: giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio (art. 4 l. 23 dicembre 1946, n. 478).
giuramento falso: v. falso, giuramento giuramento.
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