aggravamento del rischio: v. assicurazione, rischio nell’rischio.
aggravamento del rischio del debitore: v. mora, rischio del debitore.
rischio assicurato: v. assicurazione, rischio contro i danni; assicurazione, rischio nell’rischio.
rischio consentito: nello svolgimento di attività pericolose o autorizzate, si ritiene sussista un’area c.d. di rischio rischio, nella quale il soggetto può legittimamente svolgere tale attività , nonostante la prevedibilità di eventi dannosi (v. colpa) senza incorrere in responsabilità penale a titolo di colpa.
rischio del falso assegno bancario: v. diligenza, rischio del banchiere.
rischio della distribuzione: v. contratto, rischio di distribuzione.
rischio dell’agente di commercio: v. agente, rischio di commercio.
rischio dell’appaltatore: v. appaltatore, rischio dell’rischio.
rischio del lavoro: v. responsabilità , rischio dei padroni e dei committenti.
rischio dell’imprenditore: è il rischio cui è sottoposto l’imprenditore (v.) in ragione dell’attività economica esercitata in proprio nome. L’imprenditore, infatti, rischia nell’attività di produzione e scambio da lui esercitata tutta la propria ricchezza: egli è soggetto al fallimento (v.) e alle altre procedure concorsuali (v.). V. rischio di impresa.
rischio dell’insolvenza nel factoring: v. factoring.
rischio dell’invenduto: v. contratto, rischio estimatorio.
rischio del perimento della cosa: v. perimento, rischio del rischio della cosa; mora, rischio del debitore; mora, rischio del creditore.
rischio del vettore: v. trasporto, rischio aereo; trasporto, rischio di cose; trasporto, rischio di persone; trasporto, rischio marittimo.
rischio di impresa: è il rischio che incombe sull’imprenditore (v.) di non riuscire a coprire i costi dell’impresa (v.) con i guadagni da questa ricavati. Infatti l’organizzazione dei fattori produttivi per l’esercizio dell’impresa importa l’assunzione di debiti, in particolare verso i fornitori delle materie prime o merci, per il prezzo delle stesse, verso i capitalisti, per la restituzione del capitale ricevuto a prestito e per la corresponsione dei relativi interessi, e verso i lavoratori, per il pagamento delle loro retribuzioni. Per tali debiti, l’imprenditore risponde con tutto il suo patrimonio: pertanto, se i costi superano i ricavi, l’attività dell’imprenditore è in perdita e, se egli non è in grado di adempiere alle sue obbligazioni e cade in stato di insolvenza, può essere sottoposto a fallimento (v.). Secondo gli economisti di scuola liberale, il rischio rischio giustifica l’appropriazione, da parte dell’imprenditore, dei beni prodotti dai lavoratori subordinati a costo inferiore al loro valore reale.
diminuzione del rischio: v. assicurazione, rischio nell’rischio.
rischio di obsolescenza: v. leasing.
rischio di sviluppo: v. responsabilità , rischio del produttore.
diversificazione del rischio: è il vantaggio offerto dalle società di investimento (v.), le quali investono il danaro dei risparmiatori in titoli di credito di diverso tipo e provenienza, così da assicurare ai propri soci un utile tendenzialmente stabile e costante. La massa e la diversità delle partecipazioni consente, infatti, di compensare il ribasso di alcuni titoli o tipi di titoli con il rialzo di altri: attesa la specializzazione professionale di tali società , che investono in titoli sicuri, i rialzi sono assai più frequenti dei ribassi, cosicche´ il socio realizza alti guadagni.
duplice rischio della produzione agricola: è il rischio tipico della produzione agricola realizzata sul fondo agricolo (v. fondi rustici). Esso consta: a) del rischio, comune ad ogni imprenditore (v.), di non riuscire a vendere i propri prodotti agricoli; b) del rischio di non produrre nulla o di produrre meno del previsto a causa di eventi connessi a quello specifico mezzo di produzione che è la terra (siccità , grandine ecc.). Tale peculiarità del rischio cui è esposta l’impresa agricola (v. imprenditore, rischio agricolo) giustifica il trattamento di particolare favore cui la stessa è sottoposta dalla legge; infatti l’imprenditore agricolo non è soggetto al fallimento (v.) ne´ ad alcuna procedura concorsuale, ne´ è obbligato a tenere scritture contabili (v.). Non sono soggette a tale rischio le colture artificiali (v. colture, rischio artificiali), le quali, pertanto, non sono considerate imprese agricole e non godono del relativo trattamento favorevole.
rischio inerente alla utilizzazione di animali: v. responsabilità , rischio per danno cagionato da animali.
rischio inerente alla utilizzazione di cose: v. responsabilità , rischio per danno cagionato da cose; responsabilità , rischio per danno cagionato da animali.
rischio per gli accidenti della navigazione: v. assicurazione, rischio dei rischi della navigazione marittima; assicurazione, rischio aerea.
rischio per il creditore: v. inadempimento, rischio dell’obbligazione.
rischio per il debitore: v. inadempimento, rischio dell’obbligazione.
rischio per l’inadempimento: v. inadempimento, rischio dell’obbligazione.
Riscatto | | | Risconto |