Enciclopedia giuridica

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Scritture contabili

Sono i documenti contabili la cui tenuta è imposta dalla legge all’imprenditore commerciale (v. imprenditore, scritture contabili commerciale), al fine di rendere possibile riscontrare con continuità l’attività di imprese. Tale attività di documentazione deve svolgersi contemporaneamente all’attività d’impresa ed ha la funzione di precostituire uno strumento di controllo sull’attività degli imprenditori commerciali, nell’interesse di quanti entrano con essi in rapporto ed acquistano, nei loro confronti, ragioni di credito. La documentazione dell’attività d’impresa, sebbene richiesta a protezione di interessi contrapposti a quelli dell’imprenditore, è affidata allo stesso, al di fuori di ogni controllo esterno. L’adempimento effettivo, da parte dell’imprenditore, dell’obbligo di tenere le scritture contabili e la corrispondenza al vero delle registrazioni effettuate non sono altrimenti garantiti se non dalla previsione legislativa di alcune sanzioni, destinate tuttavia ad operare solo nel caso di dissesto (v. bancarotta, scritture contabili fraudolenta; bancarotta, scritture contabili semplice). Manca, invece, ogni forma di controllo esterno, salva la revisione contabile cui possono sottoporsi le s.p.a. (v.). Le scritture contabili che l’imprenditore commerciale deve tenere sono: a) il libro giornale (v. libro, scritture contabili giornale); b) il libro degli inventari (v. libro, scritture contabili degli inventari); c) le altre scritture contabili che possono rivelarsi obbligatorie per la natura o le dimensioni dell’impresa, come il libro mastro (v. libro, scritture contabili mastro), il libro cassa (v. libro, scritture contabili cassa), il libro magazzino (v. libro, scritture contabili magazzino). Il libro giornale e il libro degli inventari non possono essere tenuti a fogli mobili: la legge impone una rilegatura che saldi tra loro ciascuna pagina. Tale obbligo non è , invece, previsto per le altre scritture contabili (art. 2214, comma 2o, c.c.): per queste è meramente facoltativa anche la bollatura e la vidimazione (art. 2218 c.c.). Si ritiene che le scritture contabili diverse dal libro degli inventari possano essere tenute anche con schede perforate o con nastri magnetici, secondo i più moderni sistemi di contabilità automatica; anche la forma scritta può essere ritenuta superflua e sostituibile, per la descrizione dei fatti relativi all’impresa, con un linguaggio in codice. Le scritture contabili: a) fanno prova contro l’imprenditore a favore di chi vanti un credito nei suoi confronti (art. 2709 c.c.); b) se bollati e vidimati nelle forme di legge, fanno prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa (art. 2710 c.c.). Il giudice può ordinare la comunicazione integrale delle scritture contabili e della corrispondenza dell’impresa solo nelle controversie: 1) relative (art. 2711, comma 1o, c.c.) allo scioglimento della società ; 2) alla comunione dei beni; 3) alla successione per causa di morte. Fuori da queste ipotesi, il giudice può ordinare, anche d’ufficio, che siano esibite le scritture contabili concernenti le controversie in corso (art. 2711, comma 2o, c.c.); può anche essere ordinata l’esibizione di singole scritture contabili concernenti la controversia (art. 2711 c.c.).

regime fiscale delle scritture contabili: il titolo II del d.p.r. n. 600 del 1973 prevede diversi adempimenti contabili a seconda della natura del soggetto e dell’ammontare dei ricavi. In particolare l’art. 14 del citato d.p.r. prevede le scritture contabili obbligatorie per coloro che sono assoggettati (per obbligo o per scelta) al regime di contabilità ordinaria. Partendo dal presupposto che talune scritture contabili sono obbligatorie sia ai fini della legislazione civilistica, sia ai fini di quella fiscale, è opportuna, nell’ambito della previsione fiscale di cui all’art. 14 del d.p.r. n. 600 del 1973, la seguente distinzione: a) scritture contabili obbligatorie anche ai fini del c.c.: libro giornale; libro degli inventari. Il c.c. prevede inoltre all’art. 2214, comma 2o, anche la tenuta di scritture ausiliarie in virtù della natura e delle dimensioni dell’impresa. In quest’ultimo gruppo di scritture possono essere ricondotte le sole scritture ausiliarie sistematiche, nelle quali devono essere registrati, raggruppandoli in categorie omogenee, gli elementi patrimoniali e reddituali. Ai fini fiscali sarà , quindi, sufficiente tenere le cosiddette schede di mastro per ottemperare all’obbligo previsto dal legislatore; b) scritture contabili ai fini di altre leggi tributarie: registri prescritti per l’imposta sul valore aggiunto; c) scritture previste specificamente ai fini delle imposte sui redditi: libri paga e matricola; registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati; registro cespiti ammortizzabili; regidi magazzino (qualora ne ricorrano i presupposti). I soggetti tenuti alle scritture ausiliarie in regime di contabilità ordinaria sono altresì obbligati, qualora ne ricorrano i presupposti, alla tenuta e conservazione dei libri sociali obbligatori di cui ai nn. 1 ss. dell’art. 2421 del c.c.. Tali libri, anche se utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle tipiche della contabilità, vengono impropriamente e spesso assimilati alle scritture contabili. Le scritture contabili obbligatorie per le imprese cosiddette minori (art. 18 d.p.r. n. 600 del 1973) in regime di contabilità semplificata sono costituite dai soli registri prescritti ai fini dell’Iva, opportunamente integrati con l’annotazione anche delle operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale tributo. Si ricorda, in proposito, che sono soggette all’applicazione del regime contabile semplificato le imprese, che non abbiano optato per il regime ordinario, il cui ammontare dei ricavi non abbia superato il limite di 360 milioni per le prestazioni di servizi e li un miliardo per le altre attività . Le scritture contabili obbligatorie per gli esercenti arti e professioni (art. 19 d.p.r. n. 600 del 1973) si dividono in due gruppi: per gli esercenti arti e professioni in regime semplificato; per gli esercenti arti e professioni in regime ordinario. Appartengono al primo gruppo: il registro degli incassi e dei pagamenti; i registri obbligatori ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Nel registro degli incassi e dei pagamenti deve altresì essere annotato il valore dei beni strumentali utilizzati dal professionista, distinguendo le varie categorie omogenee. Allo scopo di semplificare l’obbligo di tenuta delle scritture contabili degli esercenti arti e professioni è prevista la facoltà di tenere in luogo di un unico registro due distinti registri: uno per gli incassi e uno per i pagamenti. In questo caso, se sono contenuti tutti gli elementi richiesti dalla normativa Iva e sono tenuti con le modalità ivi stabilite, sostituiscono a tutti gli effetti i libri contabili prescritti per tale imposta. Appartengono al secondo gruppo le scritture contabili obbligatorie per i professionisti il cui ammontare annuo dei compensi sia superiore a 360 milioni o anche per coloro che, pur non avendo superato tale ammontare, abbiano optato per il regime contabile ordinario. Tali scritture contabili sono: il libro dei movimenti finanziari; i registri obbligatori ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; il registro dei cespiti ammortizzabili, le schede di mastro. Il registro dei movimenti finanziari deve contenere una serie di indicazioni supplementari rispetto al registro degli incassi e dei pagamenti tra cui: i prelevamenti personali ed estranei rispetto alla gestione dello studio e l’indicazione dei conti bancari utilizzati esclusivamente per le movimentazioni professionali dello studio con l’intento di distinguerli rispetto ai conti personali. Gli esercenti arti e professioni, indipendentemente dal tipo di regime contabile, erano obbligati, prima che intervenisse l’abrogazione e qualora ne ricorressero i presupposti, alla tenuta del repertorio della clientela. Non si trattava di un vero e proprio libro contabile, ma più semplicemente di un’elencazione, distinta per ordine alfabetico, della propria clientela (v. repertorio della clientela).

regolarità estrinseca delle scritture contabili: è la conformità delle scritture contabili alle prescrizioni del c.c. (artt. 2215, 2216, 2217, comma 3o, c.c.). Si contrappone alla regolarità intrinseca (v. regolarità intrinseca delle scritture contabili).

regolarità intrinseca delle scritture contabili è la necessaria conformità delle scritture contabili alle norme dell’ordinaria contabilità (art. 2219 c.c.). La conformità all’ordinaria contabilità impone l’assenza nelle scritture contabili di spazi in bianco, interlinee e trasporti in margine. Le norme di un’ordinata contabilità non sono norme di legge: esse sono regole elaborate da una disciplina extragiuridica, la ragioneria, suscettibili di mutamenti nel tempo con l’evolversi di tale disciplina.


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