Enciclopedia giuridica

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Scritturazione



scritturazione dell’atto notarile: ai sensi dell’art. 53, comma 1o, L.N. gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni addizioni nel corpo dell’atto e senza raschiature. Nel caso in cui occorra togliere, variare od aggiungere qualche parola, l’art. 53, commi 2o, 3o, 4o, e 5o, prescrive apposite norme per la confezione delle postille (v. postille nell’atto notarile). Ai sensi dell’art. 51 n. 9 L.N. l’atto notarile deve contenere la menzione che l’atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, con l’indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte.

scritturazione dell’atto pubblico: v. atto, redazione e stesura dell’scritturazione pubblico.


Scrittura privata      |      Scritture contabili


 
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