Enciclopedia giuridica

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Scrittura privata

La scrittura privata (art. 2703 c.c.) può avere diversa efficacia probatoria: 1) la scrittura privata autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 2703, comma 1o, c.c.) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta; 2) la scrittura privata non autenticata ha la medesima efficacia probatoria, anch’essa fino a querela di falso, se colui contro il quale la scrittura privata è prodotta ne riconosce la sottrazione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.). Il che significa, alla stregua degli artt. 214 – 20 c.p.c., che la sottoscrizione è legalmente considerata come riconosciuta se colui contro il quale è prodotta non la disconosca o non dichiari di non conoscerla nella prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione (riconoscimento tacito) oppure, ove sia stata disconosciuta o dichiarata non conosciuta, se la parte che intende avvalersi della scrittura privata ne chieda la verificazione e ottenga una sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l’ha negata. Può avere per contenuto un contratto, un atto unilaterale (v. atti unilaterali), ma anche una dichiarazione di scienza (v. atti giuridici, dichiarazione di scienza come scrittura privata), come la quietanza (v.) di pagamento ecc. La data della scrittura privata non autenticata è , salvo prova contraria, quella risultante dal documento; e, se dal documento non risulta la data, questa può essere provata con ogni mezzo, anche con presunzioni (v. presunzione). Ma ciò riguarda la prova alla data della scrittura privata fra le parti dell’atto o, comunque, del rapporto cui l’atto si riferisce, come il rappresentato rispetto alla scrittura privata sottoscritta dal rappresentante (v. rappresentanza) o come il destinatario dell’atto unilaterale (v. promessa, scrittura privata di pagamento e ricognizione di debito; quietanza). Diverso è il caso in cui le parti vogliano far valere l’effetto giuridico prodotto dalla scrittura privata nei confronti di terzi estranei alla sua redazione o, comunque, al rapporto cui l’atto si riferisce, come nei confronti dei creditori o degli aventi causa delle parti. La data della scrittura privata deve, in tal caso, presentare il carattere della certezza (v. data, scrittura privata certa). V. anche prova, scrittura privata documentale.


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