Enciclopedia giuridica

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Querela di falso

V. atto, querela di falso pubblico.

competenza per la querela di falso: la competenza è attribuita esclusivamente al tribunale; se la querela di falso viene proposta in appello, il giudice deve sospendere con ordinanza il processo, qualora reputi che il documento impugnato sia rilevante per la decisione, e fissare alle parti un termine perentorio entro il quale devono riassumere la causa di falso davanti al tribunale. Poiche´ il falso costituisce reato, si agisce in sede civile solo se, e quando, non si possa instaurare un procedimento penale. (G.R. Stufler).

decisione sulla querela di falso: spetta sempre al collegio, che decide con sentenza. (G.R. Stufler).

querela di falso in generale: la querela di falso è un procedimento a tutela della pubblica fede, e serve a privare l’atto pubblico, o la scrittura privata autenticata, della loro idoneità di fare fede, e, quindi, ha la funzione di paralizzare l’efficacia probatoria di questi documenti. (G.R. Stufler).

interpello nella querela di falso: è una fase preliminare del procedimento; l’istruttore, a seguito della proposizione della querela di falso, deve interpellare la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. (G.R. Stufler).

modo di proposizione della querela di falso: la querela di falso si può proporre in due modi, o in via principale, ovvero incidentalmente, nel corso di altro processo civile, in qualunque stato e grado si trovi, finche´ la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. (G.R. Stufler).

sequestro del documento nella querela di falso: se il documento originale impugnato con querela di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il


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