depositario di trattati internazionali: soggetto abilitato a ricevere in deposito l’originale di un trattato e, ove necessario, gli strumenti di ratifica. Ev in genere il Ministero degli affari esteri di uno degli Stati che hanno partecipato al negoziato (spesso lo Stato organizzatore della conferenza diplomatica) o l’organizzazione intergovernativa sotto i cui auspici il trattato è stato stipulato. La designazione è contenuta generalmente nelle clausole finali o protocollari dello stesso trattato. L’art. 77 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati, nel descrivere dettagliatamente le funzioni del depositario, prevede che quest’ultimo, da un canto, riceva da ogni singolo Stato interessato sia la firma del testo originale del trattato, sia gli strumenti di ratifica e gli altri atti ad essa assimilabili (accettazione, approvazione, adesione); dall’altro, che informi gli Stati già parti contraenti e quelli aventi la qualità per divenire tali, degli atti, notificazioni e comunicazioni al trattato relativi.
responsabilità del depositario: per l’art. 1768 c.c. il depositario deve custodire la cosa con la media diligenza. Sennonche´ l’art. 1780 c.c. aggiunge che il depositario è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa se la detenzione gli è tolta in conseguenza di un fatto a lui non imputabile (ma con l’obbligo, se perde la detenzione della cosa, di farne immediata denuncia al depositante). Egli è, allora, inadempiente se non prova che uno specifico fatto, a lui non imputabile, gli ha fatto perdere la detenzione della cosa (o che, analogamente, ne ha determinato la distruzione o il deterioramento). Vale anche qui, perciò , l’art. 1218 c.c.; e il criterio della media diligenza, di cui all’art. 1768 c.c., si applica solo dopo che il depositario ha provato la causa concreta del perimento o della sottrazione o del deterioramento della cosa (ad esempio, l’incendio del magazzino provocato da un terzo o l’azione dei ladri) e vale, come ormai concorda la giurisprudenza, solo per escludere o ammettere l’imputabilità della causa concreta al depositario. In caso di deposito gratuito, peraltro, la responsabilità per colpa è valutata con minore rigore (art. 1768, comma 2o, c.c.).
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