ministero degli affari esteri: organo costituzionale dotato sia di funzioni politiche, perche´ collabora collegialmente, insieme agli altri ministri, all’attuazione dell’indirizzo politico del Governo, sia di funzioni amministrative, essendo a capo del Ministero degli affari esteri. In tale veste, cura i rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali e sovranazionali, sovrintende all’attività consolare e diplomatica, vigila sull’emigrazione e tutela gli italiani all’estero. Ev nominato con d.p.r., su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 92 Cost.), può essere scelto anche tra cittadini non appartenenti al Parlamento (v. implicitamente l’art. 64, comma 4o, Cost.) ed è revocabile con gli stessi limiti con cui è revocabile il Presidente del Consiglio dei ministri. Ev politicamente responsabile per gli atti da lui compiuti nell’ambito del Consiglio dei ministri (che, infatti, è organo collegiale), mentre lo è individualmente per gli atti compiuti nell’esercizio del suo ufficio (art. 95, comma 2o, Cost.). Inoltre, è responsabile civilmente per reati propri (c.d. reati ministeriali) e per reati comuni.
ministero della pubblica istruzione: organo dell’amministrazione statale che sovrintende alla istruzione di ogni ordine e grado, con esclusione di quella universitaria, affidata al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (v.). Ev dotato di una articolazione periferica in Provveditorati agli studi provinciali e Sovrintendenze scolastiche regionali. In passato il ministero, oltre a vigilare sugli istituti di istruzione privati, era preposto agli istituti statali di ogni ordine e grado, che erano privi di autonomia gestionale e funzionale. L’art. 4 della l. n. 537 del 1993 ha invece conferito agli istituti statali autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, ponendoli in una posizione gestoria non dissimile da quella già in precedenza attribuita alle università con la riforma del 1989; il ministero ha conservato pertanto un ruolo di direzione e controllo. Si è in tal modo perfezionato un processo di decentramento territoriale e di democratizzazione del servizio scolastico già iniziato con la regionalizzazione del 1972/76, che affidò alcune competenze in materia agli enti locali, e con i decreti delegati del 1976, volti a conferire alla scuola natura di comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale. Furono istituiti in tale ultima occasione organi collegiali, consultivi e di rappresentanza, formati da rappresentanti delle categorie, degli utenti e della società civile, che rappresentarono uno dei primi tentativi, peraltro non troppo riuscito, di partecipazione degli amministrati alla gestione di un servizio pubblico. Oggi al ministero sono rimaste funzioni di direzione e coordinamento e soprattutto il fondamentale compito di ripartire i fondi iscritti al bilancio tra i diversi Provveditorati, fra l’altro in funzione di riequilibrio di eventuali sperequazioni, nonche´ di fissare l’importo delle tasse di iscrizione e di frequenza delle scuole di istruzione secondaria superiore. (Vetritto).
ministero del lavoro e della previdenza sociale: il ministero è l’organo statale che accentra l’elaborazione e l’applicazione amministrativa delle politiche del lavoro. Il ministero è articolato organizzativamente in strutture periferiche: gli uffici e ispettorati del lavoro (provinciali e regionali) (v. ispettorato del lavoro; v. anche uffici provinciali e regionali del lavoro). Le funzioni del ministero sono molteplici e si possono distinguere in tre gruppi: funzioni di organizzazione e vigilanza sugli uffici centrali periferici dipendenti e sugli enti ed istituti pubblici del lavoro e della previdenza sociale sui quali il ministero esercita, per legge, la propria vigilanza; funzioni attive in materia di lavoro tra le quali si segnalano le funzioni di tutela del lavoro, quelle di formazione professionale dei lavoratori tramite scuole e corsi appositi, le funzioni di collocamento per le migrazioni interne, le funzioni in materia di emigrazione, le funzioni di assistenza ai lavoratori, ecc.; le funzioni di vigilanza, tramite l’Ispettorato del lavoro, sull’osservanza delle leggi protettive ed assicurative del lavoro, sull’assistenza sociale, sulle cooperative ecc..
ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato: le origini del ministero risalgono al 1876; nel 1966, con la l. 26 settembre 1966 n. 782, ha assunto l’attuale denominazione. Si articola in sei direzioni generali: affari generali, fonti di energia e delle industrie di base, produzione industriale, del commercio interno e dei consumi industriali, delle miniere, delle assicurazioni private e di interesse collettivo. Fanno parte dell’organizzazione: l’Ufficio centrale brevetti per invenzioni, modelli e marchi e l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi. Gli uffici periferici del ministero sono gli uffici provinciali dell’industria del commercio e dell’artigianato (U.P.I.C.A.), gli uffici distrettuali delle miniere e gli uffici metrici. Soggetti alla vigilanza del ministero sono le Camere di Commercio, l’ISVAP, l’ENEL, l’ENEA, l’ente nazionale per la cellulosa e la carta (ENCC), gli enti fieristici di rilievo internazionale quali le fiere di Milano, Bari e Verona. Spettano al ministero, oltre alle già ricordate funzioni di vigilanza su alcuni enti, le funzioni di incentivazione delle agevolazioni economiche finanziarie alle imprese, nonche´ le funzioni di coordinamento e di raccordo nel settore dell’approvvigionamento energetico. Sono state viceversa trasferite alle regioni (con il d.p.r. 14 gennaio 1972 n. 2 e con il d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616) le funzioni amministrative concernenti le acque minerali e termali, le cave e le torbiere, l’artigianato, le fiere e i mercati. .
ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica: amministrazione statale istituita con la l. n. 168 del 1989, con il compito di promuovere lo sviluppo dell’università e la ricerca scientifica. Raccoglie una somma di funzioni in precedenza ripartite tra Ministero della pubblica istruzione (v. ministero della pubblica istruzione) e Presidenza del Consiglio attraverso un Ministro senza portafoglio. Il ministero ha essenzialmente compiti di promozione e sviluppo dell’attività di istituzioni aventi tutte una propria autonomia, quali università , enti ed istituti di alta cultura; a tal fine, le norme prevedono un’ampia partecipazione delle categorie professionali operanti nel settore alla definizione ed attuazione delle politiche pubbliche. Particolarmente significativo, in quest’ultimo senso, è il ruolo attribuito dalla legge istitutiva e dal successivo regolamento a diversi organi consultivi, segnatamente al Cun (v. Consiglio universitario nazionale) e al Cnst (v. Consiglio nazionale, ministero della scienza e della tecnologia), nell’ambito di una struttura piuttosto snella, articolata in quattro dipartimenti e sei servizi. L’art. 5 della l. n. 537 del 1993 ha rideterminato i principi in materia di finanziamento degli enti universitari, attribuendo al ministero il compito di ripartire le risorse stanziate; si è con ciò accentuata la separazione tra il momento di programmazione e direttiva e quello di concreta gestione, analogamente a quanto stabilito per il Ministero della pubblica istruzione in materia di istruzione secondaria superiore. (Vetritto).
ministero per il commercio con l’estero: v. commercio con l’estero, Ministero per il ministero.
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