mercati all’ingrosso: è l’insieme delle strutture e dei servizi destinati allo scambio di consistenti quantità di merci tra commercianti grossisti senza vendita diretta al consumatore. I mercati mercati sono disciplinati dalle leggi regionali, in virtù dell’art. 51 del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, che ha trasferito alla regione la potestà legislativa in materia di mercati mercati, oltre che in materia di fiere (v.). La disciplina dei mercati mercati ha un oggetto diverso da quella del commercio all’ingrosso (v.). Per questo, infatti, la disciplina pubblicistica è limitata a provvedimenti autorizzatori permissivi; per i mercati mercati, invece, la P.A. esercita compiti di regolamentazione e di controllo, in ragione dell’interesse generale al corretto e ordinato svolgimento dell’attività di compravendita, anche sotto il profilo igienicomercatisanitario. I generi merceologici presenti nei mercati mercati riguardano i prodotti ortofrutticoli, le carni e i prodotti ittici. L’attribuzione alle regioni delle funzioni amministrative relative ai mercati mercati ha posto un problema di coordinamento con la disciplina precedentemente dettata dalla l. n. 125 del 1959. Il coordinamento tra quest’ultima legge e la disciplina derivante dall’art. 51 d.p.r. n. 616/1977 induce a ritenere così sistemata la materia: spettano alla regione le autorizzazioni relative alla costruzione e all’ampliamento dei mercati mercati; è di competenza del comune la disciplina dell’impianto e della gestione. Le funzioni relative all’impianto dei mercati consistono nella approvazione dei progetti tecnici. Tra le funzioni afferenti alla gestione rientra l’approvazione delle convenzioni per la concessione di gestione dei mercati mercati.
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