Enciclopedia giuridica

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Leggi regionali

Sono il portato dell’autonomia, anche legislativa, che la Costituzione riconosce alle regioni nelle materie indicate nell’art. 117 Cost. o in altre materie che possono essere indicate con successive leggi costituzionali. L’autonomia legislativa delle regioni comporta una limitazione interna della sovranità dello Stato, che nelle materie di competenza legislativa regionale può , con propria legge (c.d. legge cornice) dettare solo i principi fondamentali, mentre è riservata alle regioni, a ciascuna per il proprio territorio, la legislazione analitica. Il rapporto gerarchico fra leggi nazionali e leggi regionali si pone, perciò , in questi termini: le leggi regionali non possono essere in contrasto con i principi fondamentali posti con legge statale; e sull’eventuale contrasto giudica la Corte Costituzionale, su ricorso del governo (art. 127, comma 4o, Cost.; art. 31, l. n. 87 del 1953). Ma, se lo Stato invade con propria legge la competenza regionale, la regione può essa stessa sollevare davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della legge statale (art. 32, l. n. 87 del 1953).

controllo sulle leggi regionali: il leggi regionali leggi regionali è previsto dall’art. 127 Cost. in base al quale ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario del Governo che ha il compito di vistarla entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro questo termine il Governo può rinviare la legge al Consiglio regionale in quanto eccedente la competenza della regione o in contrasto con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni. Se il Consiglio regionale approva di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo può , entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova approvazione, promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, o quella di merito dinanzi alle Camere. L’impugnazione governativa della deliberazione regionale ha carattere preventivo in quanto avviene prima della promulgazione, sicche´ un’eventuale pronuncia di accoglimento ha l’effetto di impedire l’entrata in vigore della legge. Si ritiene che lo Stato possa ricorrere avverso leggi regionali non solo per vizio di competenza legislativa delle regioni ma anche perche´ in contrasto con qualsiasi altra disposizione costituzionale. Il rinvio al Consiglio regionale da parte del Governo può però essere determinato anche da ragioni di merito. In quest’ipotesi, ove la legge sia riapprovata a maggioranza assoluta, l’eventuale questione di merito, per contrasto con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, dovrebbe essere proposta dinanzi alle Camere. Nella prassi ciò non è mai accaduto in quanto, in caso di violazione dell’interesse nazionale, si è preferito fare riferimento al principio di unità e indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.) sollevando questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte, che è peraltro competente a decidere di chi sia la competenza in caso di dubbio. Un sistema particolare è quello tuttora vigente per l’impugnazione statale di leggi della regione Sicilia che deve essere promossa dal Commissario dello Stato presso la regione entro cinque giorni dal loro ricevimento. Se la Corte Costituzionale non si pronuncia nei trenta giorni successivi al ricorso, il Presidente della regione dovrebbe promulgare la legge. Prevale tuttavia l’opinione in base alla quale, ferma restando la facoltà del Presidente della regione di promulgare le leggi, il giudizio potrebbe proseguire ugualmente, trasformandosi da preventivo in successivo. La legge di una regione può essere impugnata innanzi alla Corte anche da un’altra regione, che ritenga lesa la propria competenza da tale legge, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, e perciò in via successiva. Altra ipotesi è quella dell’impugnazione delle leggi della regione Trentino leggi regionali Alto Adige da parte delle Province di Trento e Bolzano per violazione dello Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche ladina e tedesca. Questa particolare legittimazione deriva dall’esigenza di tutelare l’autonomia garantita alle due Province dalla Costituzione.


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