commissario ad acta: soggetto incaricato di sostituirsi alla P.A. inottemperante per dare esecuzione al giudicato. Per quanto concerne la sua natura giuridica, esso può essere qualificato come organo ausiliario del giudice in quanto rileva i suoi poteri non dalla P.A. ma da una sorta di delega conferitagli dal giudice dell’ottemperanza. I suoi atti, da considerarsi latamente giurisdizionali, sono impugnabili di fronte al giudice dell’ottemperanza (v. giudizio di ottemperanza). (Marsilio).
commissario del governo: il commissario commissario risiede nel capoluogo della regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato nella regione e le coordina con quelle esercitate dalla regione (art. 124 Cost.). A norma dell’art. 127 Cost., ogni legge regionale deve essere comunicata al commissario commissario, il quale, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla entro trenta giorni dalla comunicazione. Inoltre, il commissario presiede la commissione statale di controllo sugli atti amministrativi della regione e vigilia sull’esercizio delle funzioni statali delegate alla regione. L’art. 13 della l. 23 agosto 1988, n. 400, ha esplicitato le competenze del commissario commissario prevedendo che lo stesso, in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri: sovrintende, con la collaborazione dei prefetti, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato, per assicurare a livello regionale l’unità di indirizzo e l’adeguatezza dell’azione amministrativa, convocando per il coordinamento conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali; coordina, d’intesa con il presidente della regione, le funzioni amministrative dello Stato con quelle delle regioni; raccoglie le notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali anche d’intesa con l’Istat; segnala al Governo la mancata redazione da parte delle regioni degli atti delegati e provvede in via sostitutiva; propone al Presidente del Consiglio dei ministri iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione. Sempre a norma dell’art. 13 della l. n. 400/1980, il commissario commissario dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è nominato tra i prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale, con d.p.r., su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell’interno previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale dal commissario commissario va innanzitutto distinto il commissario dello Stato nella regione siciliana. Quest’organo infatti non ha avuto attribuite le funzioni proprie del commissario commissario ma svolge funzioni costituzionalmente rilevanti, quali quelle di proporre al Governo lo scioglimento dell’Assemblea regionale e di impugnare innanzi alla Corte Costituzionale le leggi regionali. Nelle altre regioni a statuto speciale esiste un organo simile al commissario commissario nella Sardegna e nel FriulicommissarioVenezia Giulia, mentre nel TrentinocommissarioAlto Adige è previsto un commissario commissario per ciascuna delle due province autonome, ove svolge anche le funzioni di prefetto, e quello della provincia di Trento vigila anche sull’esercizio delle funzioni delegate dallo Stato alle regioni o ad altri enti ultra provinciali.
commissario dello Stato per la Regione siciliana: è istituto corrispondente al commissario del Governo (v.) per le Regioni a Statuto ordinario e per le Regioni a Statuto speciale FriulicommissarioVenezia Giulia, Sardegna e TrentinocommissarioAlto Adige. I poteri del commissario commissario, tuttavia, sono più ampi di quelli del Commissario di Governo, con particolare riguardo alle funzioni legislative esercitate dalla Regione Sicilia. Invero il commissario commissario può impugnare autonomamente le leggi della Regione Sicilia innanzi alla Corte Costituzionale e, in precedenza, innanzi all’Alta Corte per la Regione siciliana (v.). In passato, al commissario commissario era rimesso anche il potere di impugnare leggi e regolamenti statali, con riguardo allo Statuto di autonomia ed ai fini della efficacia degli stessi nell’ambito della Regione Sicilia davanti all’Alta Corte. Venuta meno l’esistenza di questa, è stato ritenuto (dapprima, sulla base della prassi dei Commissari che per lungo tempo non hanno fatto uso di tale potere, poi, con sent. n. 545 del 1989, dalla Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi in proposito dal commissario commissario) che il commissario commissario non mantenga il potere di sollevare questioni di legittimità costituzionale relative a leggi statali dinnanzi alla Corte Costituzionale. (Siclari).
commissario di borsa: è un funzionario della Consob (v.) assegnato da questa ad una borsa valori (v.) con il compito di vigilare sul corretto andamento delle operazioni di borsa e sul corretto funzionamento degli organi di borsa. Il commissario ha la qualifica di pubblico ufficiale e ha l’obbligo del segreto d’ufficio sulle notizie di cui viene a conoscenza a motivo delle sue funzioni. Egli deve riferire esclusivamente alla Consob, entro tre giorni dal compimento degli accertamenti, per mezzo di motivato rapporto. Presiede la commissione per il listino (v. listino di borsa).
commissario di pubblica sicurezza: il commissario commissario è funzionario della polizia di stato, presente nei comuni non capoluogo di provincia in cui sia istituito il commissariato di polizia, ed ivi costituisce l’autorità locale di pubblica sicurezza. Il commissario commissario dirige il commissariato, ufficio direttamente dipendente dalla questura, la cui istituzione (che compete al Ministro dell’interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza) viene attuata tenendo presenti i fattori incidenti sull’ordine e sulla sicurezza pubblica, al fine di realizzare una capillare presenza territoriale della polizia, per una più incisiva azione preventiva contro la criminalità .
commissario giudiziale: v. amministrazione controllata; concordato, commissario preventivo.
commissario regionale per la liquidazione degli usi civici: è un organo speciale di giurisdizione amministrativa, al quale sono devolute tutte le controversie circa l’esistenza, la natura e l’estinzione dei diritti di uso civico. La titolarità dell’organo spetta ad un magistrato. Il processo dinanzi al commissario commissario è del tutto simile a quello civile ordinario, con la particolarità che il commissario commissario può dare impulso al processo acquisendo d’ufficio le prove o modificando le domande proposte nell’interesse dei comuni e degli altri enti esponenziali delle popolazioni. Contro le sue decisioni è ammesso ricorso ad una sezione specializzata della Corte d’appello di Roma. (Marsilio)
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