Organo costituzionale cui di norma fa capo un apparato detto ministero istituito con legge. Il ministro esercita sia funzioni politiche, in quanto partecipa all’attuazione del programma politico del Governo, sia funzioni amministrative, in quanto preposto ad un ministero. Come organo di direzione politicoministroamministrativa, il ministro stabilisce gli obiettivi da attuare e verifica che i risultati della gestione amministrativa coincidano con le direttive impartite (art. 3 d.leg. n. 29 del 1993). Il ministro di grazia e giustizia, in particolare, in qualità di guardasigilli (v.) esercita funzioni relative alla pubblicazione delle leggi. Il ministro, funzionario onorario dello Stato, è nominato con d.p.r. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 92, comma 2o, Cost.). Dura in carica fino alle dimissioni in seguito a votazione di sfiducia del Parlamento o fino alle dimissioni dell’intero gabinetto per decisione del Presidente del Consiglio. Alle dimissioni del singolo ministro può seguire la crisi del Governo, il rimpasto di esso, ovvero l’affidamento del proprio incarico ad altro ministro o al Presidente del Consiglio. Il ministro adotta provvedimenti quali ordinanze, regolamenti, decreti relativi al ramo dell’amministrazione di propria competenza; propone al Presidente della Repubblica l’emanazione di provvedimenti che controfirma assumendone la responsabilità politica (art. 89, comma 1o, Cost.). Egli è inoltre responsabile collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri (art. 95 Cost.). Oltre alla figura del ministro posto a capo di un dicastero, può esservi il ministro senza portafoglio, che, nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, svolge speciali incarichi da questo delegati (art. 9, comma 1o, l. n. 400 del 1988). Nell’ipotesi in cui il ministro commetta reati nell’esercizio delle proprie funzioni, è sottoposto alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera, se è un parlamentare, o del Senato, nel caso contrario (l. cost. n. 1 del 1989 a modifica dell’art. 96 Cost.). (M.C. Covelli).
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