Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Dimissioni



dimissioni del lavoratore: è l’ipotesi di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro ad iniziativa del prestatore. Il potere di dare le dimissioni non può essere espropriato o compromesso per vie legali tranne che per motivi di interesse pubblico (ad es.: l’efficacia risolutiva delle dimissioni del pubblico dipendente è condizionata all’accettazione da parte della P.A., la quale ha il potere di ritardarla per ragioni di servizio) e salvi i casi in cui si reputi opportuno tutelare proprio in questo modo la libertà personale del lavoratore (ad es. l’art. 1, comma 3o, l. n. 7 del 1963 sancisce la nullità delle dimissioni presentate da lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione). Sono possibili due forme di dimissioni: quelle per giusta causa e quelle volontarie (ossia non motivate da una giusta causa). Nel primo caso, il lavoratore provoca la cessazione del rapporto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato allegando una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119, comma 1o, c.c.). Qualsiasi fatto o comportamento può integrare gli estremi di una giusta causa di dimissioni, ma è necessario che abbia un riflesso sia pure potenziale sulla funzionalità del rapporto. La giusta causa è , pertanto, una clausola generale con la quale il legislatore ha inteso ricomprendere ogni fatto che giustifichi l’anticipazione dell’efficacia del recesso ordinario al momento in cui il destinatario (il datore di lavoro) ne abbia avuto notizia. In particolare, per il caso di contratto a tempo indeterminato, l’esistenza o meno di una giusta causa di dimissioni rileva innanzitutto ai fini della concessione del preavviso (v.).: se essa ricorre, il lavoratore dimissionario è esonerato dall’obbligo di concedere il preavviso cui sarebbe tenuto in virtù dell’art. 2118, comma 1o, c.c. (c.d. dimissioni in tronco); rileva, inoltre, anche ai fini della concessione della relativa indennità sostitutiva (art. 2119, comma 1o, c.c.): qualora le dimissioni siano presentate per giusta causa, matura il diritto a capo del prestatore dimissionario a percepire l’indennità di mancato preavviso (art. 2118, comma 2o, c.c.). Quanto alle c.d. dimissioni volontarie, rappresentano una tipica forma di recesso ad nutum ad iniziativa del lavoratore. Unico limite al potere discrezionale del prestatore di estinguere il vincolo obbligatorio è posto dall’obbligo di dare alla controparte un congruo preavviso, nel termine e nei modi stabiliti dalla legge, o, in mancanza, dai contratti collettivi e dagli usi, o altrimenti secondo equità (art. 2118, comma 1o, c.c.). Secondo alcune leggi speciali, è dovuta anche in caso di dimissioni, non motivate da giusta causa, l’indennità di mancato preavviso (art. 2118, comma 2o, c.c.): ad es., il diritto all’indennità spetta alla lavoratrice madre (v. lavoratrici madri) che receda nell’arco di tempo in cui il suo datore di lavoro non può licenziarla (art. 12, l. n. 1204 del 1971). In entrambe le ipotesi di dimissioni comunque matura in capo al prestatore di lavoro il diritto all ’indennità di anzianità (v.): ai sensi dell’art. 2120 c.c. (così come sostituito dall’art. 1 della l. n. 297 del 1982) in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.

dimissioni nel pubblico impiego: è uno dei modi di estinzione del rapporto di lavoro. Sono volontarie e possono essere presentate dal dipendente in qualunque momento, per iscritto, e non devono necessariamente indicare le ragioni che le hanno determinate. Le dimissioni hanno effetto dal momento dell’accettazione, mediante provvedimento espresso, dell’amministrazione, che dovrà essere comunicato all’impiegato il quale è tenuto, sino all’accettazione delle dimissioni ad adempiere agli obblighi d’ufficio. L’accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata, previo parere del consiglio di amministrazione dell’ente di appartenenza del dipendente, per motivi di servizio o nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare nei confronti di quest’ultimo, il quale comunque può ritirarle fino a quando non siano state accettate. L’impiegato dimissionario consegue il diritto alla pensione, purche´ questo sia maturato, in relazione al tempo trascorso in servizio e l’indennità di buonuscita una tantum, ovvero una indennità una tantum in luogo della pensione, purche´ abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.


Dimensioni dell’impresa      |      Dimora


 
.