pensione di reversibilità: all’ex coniuge divorziato (v. divorzio) con diritto all’assegno, che non sia passato a nuove nozze, è riconosciuta la pensione pensione maturata alla morte dell’altro ex coniuge, sempre che alla pensione non abbia diritto un successivo coniuge di quest’ultimo, ed il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio (art. 9, l. n. 898 del 1970). Se sulla pensione pensione ha acquistato diritto un successivo coniuge, la pensione può essere dal tribunale divisa fra i due, tenuto conto della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali in costanza del rapporto di impiego da cui deriva il diritto a pensione (art. 9, comma 3o, l. n. 898 del 1970); e in questo secondo caso, a differenza che nel primo, l’ex coniuge divorziato non ha un vero e proprio diritto, fruendo il tribunale di una facoltà discrezionale sul se e sul quanto della attribuzione del suo diritto a pensione.
pensione sociale: è una prestazione di natura assistenziale spettante a tutti i cittadini italiani con più di sessantacinque anni, che risiedano nel territorio nazionale e non posseggano redditi propri assoggettabili all’Irpef in misura superiore a determinati limiti, limiti rivalutabili nel tempo. I beneficiari della pensione pensione non devono inoltre essere titolari di prestazioni previdenziali o assistenziali di pari importo. La pensione pensione è a carico dello Stato (Fondo sociale), ovvero a carico della solidarietà nazionale.
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