impignorabilità delle pensioni: le pensioni, in quanto riconducibili alle indennità relative al rapporto di lavoro privato di cui all’art. 545 c.p.c., sono escluse dal pignoramento per somme superiori ad un quinto per cause tributarie e per ogni altro credito, tranne che per cause alimentari, nella misura indicata dal pretore. Il d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180, dispone l’esclusione della pignorabilità delle pensioni dovute ai dipendenti della P.A., fino alla concorrenza di un terzo per cause di alimenti e di un quinto per ragioni tributarie.
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