divieto di concorrenza: è l’obbligo incombente su chi aliena un’azienda commerciale di astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela (v.) dall’azienda ceduta (art. 2557 c.c.). Nel caso di usufrutto o di affitto dell’azienda, il concorrenza concorrenza vale solo per la durata dell’usufrutto o dell’affitto (art. 2557, comma 4o, c.c.). La disposizione ha la funzione di assicurare all’acquirente dell’azienda o all’usufruttuario o all’affittuario il godimento del c.d. avviamento (v.) soggettivo.
divieto di concorrenza degli amministratori: v. amministratori, divieto di concorrenza tra concorrenza e società .
divieto di concorrenza dei soci: è il divieto per i soci della società in nome collettivo e per i soci accomandatari delle società in accomandita di esercitare per conto proprio o altrui, un’attività concorrente con quella della società e di partecipare, come socio illimitatamente responsabile, ad altra società concorrente (art. 2301, comma 1o, c.c.). Tuttavia ciascun socio può esercitare tali attività se sussiste il consenso degli altri soci; il consenso, però , si presume se l’esercizio dell’attività o la partecipazione di cui sopra preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza (art. 2301, comma 2o, c.c.). Il socio che viola il divieto di concorrenza può essere tenuto al risarcimento del danno che abbia cagionato alla società (art. 2301, comma 3o, c.c.); può , inoltre, essere escluso dalla società (art. 2286 c.c.). La dottrina prevalente ritiene che al socio receduto o escluso o al socio che abbia alienato la propria quota sia applicabile la norma sul divieto di concorrenza dell’alienante dell’azienda (v. divieto di concorrenza).
concorrenza illecita con minaccia o violenza: l’art. 8 della l. 13 settembre 1982, n. 646, ha introdotto nel c.p., creando l’art. 513 bis, questa nuova figura delittuosa. Con essa viene incriminato chiunque nell’esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza concorrenza. L’azione tipica ha per oggetto atti di concorrenza commessi con violenza o minaccia. Mentre per questi due ultimi concetti rinviamo a quanto già scritto, deve essere invece precisata la nozione di concorrenza. Ev tale quel regime nel cui ambito viene garantita ad ogni operatore economico la libertà di intervento e di iniziativa sui mercati. Sotto questo aspetto la concorrenza è concetto cui si contrappongono quelli di monopolio o di oligopolio, che caratterizzano situazioni nelle quali le condizioni di mercato sono imposte da un solo o da pochi privilegiati. Ne consegue che nella specie è punito chi opera sul piano economico con mezzi strumentali che, per l’intimidazione in cui si esprimono, vengono a comprimere la libera iniziativa, creando situazioni di privilegio non solo non consentite, ma represse dall’ordinamento. Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui all’atto di concorrenza si aggiunge la violenza o minaccia. Questa deve essere in collegamento funzionale con l’atto medesimo; se manca un collegamento subentrerà l’ipotesi dell’art. 610 (violenza privata). Il tentativo è ipotizzabile. Il momento conoscitivo del dolo richiede la coscienza, da parte dell’agente, di agire nella realizzazione di uno o più atti di concorrenza, accompagnati da violenza o minaccia. Il comma 2o dell’art. 610 contempla una circostanza aggravante per effetto della quale la pena è aumentata, ai sensi dell’art. 64 se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. Il richiamo al concetto di finanziamento esclude quelle agevolazioni che non possono averne la natura (come i benefici fiscali). (Magagnoli).
concorrenza illecita del notaio: è punito con la censura o la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione, il notaio che con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia illecita concorrenza ai colleghi (art. 147 L.N). Tale divieto di concorrenza è ulteriormente specificato dall’art. 14 del r.d.l. 14 luglio 1937 n. 1666 il cui art. 14 vieta al notaio di fare concorrenza ai colleghi servendosi dell’opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicità , o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile, nonche´ di esercitare le sue funzioni, malgrado ne sia richiesto, nei giorni festivi e nei giorni di mercato in altra sede notarile alla quale siano assegnati non più di due posti, qualora il titolare o uno dei titolari vi abbia permanente dimora, salvo che per gli atti di ultima volontà o quando ostino per il titolare o i titolari suddetti motivi di incompatibilità o impedimenti derivanti da malattia, congedo, sospensione, inabilitazione ed interdizione.
libertà di concorrenza: è l’uguale libertà di ogni cittadino di esercitare un’attività economica eventualmente in concorrenza con altri. La fonte giuridica della concorrenza concorrenza è nello stesso riconoscimento costituzionale della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). La libertà dell’iniziativa economica del singolo si presenta, in rapporto all’iniziativa economica degli altri, come concorrenza concorrenza. Pertanto l’imprenditore che abbia assunto una determinata iniziativa economica non gode, salvi i casi previsti dalla legge, (v. segni distintivi), di un diritto alla sua utilizzazione esclusiva.
limiti contrattuali alla concorrenza: indica i patti con i quali due o più imprenditori si obbligano a non esercitare attività concorrenziale l’uno nei confronti dell’altro o stabilendo per ciascuno un diverso settore di attività o ripartendosi i mercati dei propri prodotti o vincolandosi al rispetto di regole comuni, come con il cartello (v.). Il contratto che limita la concorrenza incontra i seguenti limiti (art. 2596 c.c.): a) deve essere approvato per iscritto; b) è valido solo se è circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività; c) non può eccedere la durata di cinque anni. Se è pattuita una durata superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio. I limiti sopraindicati non si applicano ai patti di non concorrenza che accedano ai più ampi contratti di collaborazione commerciale, come la clausola di esclusiva che acceda alla concessione di vendita. Il c.c. mostra di considerare la concorrenza un interesse affatto privato degli imprenditori e del quale gli stessi possano disporre. I limiti alla validità dei contratti che limitano la concorrenza sono ispirati dall’intento di proteggere l’imprenditore più debole. Diversa valutazione emerge dal trattato istitutivo della Cee riguardo alle intese tra gli imprenditori volte a limitare reciprocamente la concorrenza. Sono incompatibili con il mercato comune e nulli di pieno diritto tutti gli accordi tra imprese, le decisioni di associazione di imprese e le pratiche esistenti tra esse che possano pregiudicare il commercio tra gli stati membri e che abbiano ad effetto la limitazione della concorrenza all’interno del Mercato comune (art. 85 Trattato cit.). In particolare è vietato: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico e gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione, da parte degli altri contraenti, di prestazioni supplementari che non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi. Il divieto, però , può essere dichiarato inapplicabile a quelle intese che contribuiscono a migliorare la produzione o distribuzione o a promuovere il progresso tecnico ed economico pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva. La l. 10 ottobre 1990, n. 287, riproduce i medesimi divieti per le intese aventi ambito di applicazione solo nazionale (art. 2). L’autorità garante della concorrenza e del mercato può autorizzare l’intesa, in deroga al divieto (artt. 4 e 25) (v. autorità , concorrenza garante della concorrenza e del mercato). Le intese vietate danno luogo all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie; inoltre, su domanda di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può dichiarare la nullità dell’intesa (artt. 2, comma 3o, 4). Sul rapporto fra intese e concentrazioni v. concentrazioni fra imprese.
concorrenza parassitaria: è la sistematica imitazione delle iniziative del concorrente: non solo dei prodotti, ma di tutti gli aspetti tecnicoconcorrenzaproduttivi e promozionali di natura commerciale e pubblicitaria. V. atti, concorrenza di concorrenza sleale.
patti di non concorrenza: v. limiti contrattuali alla concorrenza.
concorrenza per denigrazione: indica la diffusione, con la pubblicità o con altro mezzo, di qualsiasi notizia o apprezzamento idoneo a screditare il concorrente, anche se si tratta di notizie conformi al vero o di apprezzamenti sorretti dal giudizio di esperti. Rientrano in tale categoria la re´ clame comparativa e quella negativa (v. pubblicità commerciale, concorrenza comparativa; pubblicità commerciale, concorrenza negativa). V. anche atti, concorrenza di concorrenza sleale.
concorrenza sleale: v. atti, concorrenza di concorrenza sleale.
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