Ev l’accordo tra due o più imprenditori, tra loro economicamente indipendenti, avente lo scopo di eliminare la reciproca concorrenza con la determinazione congiunta del prezzo di vendita di beni e servizi o con l’impegno reciprocamente assunto di praticare prezzi non inferiori a dati minimi. Può dare luogo ad una intesa (v. intese) vietata dalla legislazione antitrust (v.).
cartello bancario: è l’accordo tra banche con il quale esse concordano tra loro uniformi condizioni da praticare ai clienti, come i limiti massimi e minimi dei tassi attivi e passivi, nonche´ le provvigioni per i servizi bancari.
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