Il giudice, nel pronunciare la separazione dei coniugi (v.), stabilisce quale di essi debba restare nella casa familiare (art. 155 c.c.). Il provvedimento adottato a quest’ultimo riguardo non attribuisce al beneficiario un diritto reale, bensì un diritto equiparabile alla locazione ultranovennale; sicche´ il provvedimento, se non trascritto nei registri immobiliari, non è opponibile al terzo cui il proprietario abbia alienato l’immobile, salva ovviamente l’azione di danni verso l’alienante e, se consapevole verso l’acquirente.
Cartello | | | Case per abitazione |