Enciclopedia giuridica

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Coniugi



cittadinanza dei coniugi: v. cittadinanza italiana, acquisto della coniugi.

cognome dei coniugi: la moglie aggiunge al proprio il cognome del marito e lo conserva, anche se vedova, fino a che passi a nuove nozze (art. 143 bis c.c.); lo perde in caso di divorzio (art. 5, comma 2o, l. 1o dicembre 1970, n. 898); ma può essere autorizzata dal tribunale a conservarlo in aggiunta al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli degno di tutela, salva la successiva facoltà di revoca dell’autorizzazione per motivi di particolare gravità (art. 5, commi 3o e 4o, c.c.).

comunione dei beni fra coniugi: v. comunione fra coniugi.

diritti e doveri dei coniugi: i doveri dei coniugi hanno carattere di reciprocità ; sono (art. 143, comma 2o, c.c.): a) il dovere reciproco della fedeltà. Ev il dovere di astenersi da rapporti sessuali o, comunque, amorosi con persona diversa dal coniuge. In passato questo dovere era inteso, più limitatamente, come dovere di astensione da rapporti extraconiugali di natura sessuale; è poi prevalsa una tendenza estensiva: vi si ricomprende anche il dovere di astenersi da relazioni platoniche. Il diritto alla fedeltà del coniuge è , come tutti i diritti inerenti allo status familiae, un diritto indisponibile; ma ciò non significa che un patto di rinuncia ad esso sia del tutto irrilevante: l’indisponibilità comporta che la rinuncia alla fedeltà del coniuge è sempre revocabile unilateralmente; ma sulla prova di un patto di tal genere potrà essere legittimamente contrastata la domanda giudiziale di separazione con addebito, che sia stata basata sul fatto dell’infedeltà . Il dovere di fedeltà viene meno in caso di separazione personale; non viene meno in pendenza di un giudizio di nullità del matrimonio (ma l’infedeltà , in tal caso, verrà in considerazione solo ove la domanda di nullità venga respinta); b) il dovere reciproco dell’assistenza morale e materiale. Ev un dovere che sfugge, per ciò che attiene al suo aspetto morale, ad una precisa determinazione giuridica; sotto l’aspetto materiale è il dovere di provvedere al mantenimento, ossia a tutti i bisogni della vita, dell’altro coniuge che non sia in grado di provvedervi da se´ (la sua violazione dà luogo al reato punito dall’art. 570 c.p.). Ev sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuti di tornarvi (art. 146, comma 1o, c.c.). Costituisce giusta causa, per l’art. 146, comma 2o, c.c., la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di divorzio, tanto a favore del coniuge attore quanto a favore del coniuge convenuto. Il giudice può , a norma dell’art. 146, comma 3o, c.c., disporre il sequestro conservativo dei beni del coniuge allontanatosi senza giusta causa; c) il dovere reciproco alla collaborazione nell’interesse della famiglia. Ev il dovere di contribuire al cosiddetto me´ nage familiare, a tutto ciò che occorre per lo svolgimento organizzato della vita familiare. Entrambi i coniugi vi sono tenuti in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 143, comma 3o, c.c.); d) il dovere reciproco della coabitazione. Viene meno per la giusta causa di cui al citato art. 146, comma 1o, c.c.: in presenza cioè di circostanze che rendano non tollerabile la coabitazione; e vale, in ogni caso, come giusta causa di allontanamento la proposizione della domanda di separazione giudiziale o di nullità del matrimonio o di divorzio (art. 146, comma 2o, c.c.). Entrambi i genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (art. 147 c.c.), adempiendo questo dovere in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 148 c.c.). All’adempimento di questi doveri è preordinata la potestà dei genitori, ad essi spettante sui figli minori. Essa ha preso il posto, con la riforma del 1975, della patria potestà : ora spetta ad entrambi i genitori ed è esercitata da essi di comune accordo (art. 316, commi 1o e 2o, c.c.). Neppure si tratta, come in passato, di una sorta di potere assoluto, cui il figlio minore deve immancabilmente piegarsi. L’art. 147 c.c. valorizza la personalità del minore: nell’istruirli ed educarli i genitori debbono tenere conto delle capacità , dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Se uno dei genitori è lontano o, comunque, impedito nell’esercizio della potestà , questa è esercitata dall’altro (art. 317 c.c.); ma, se un genitore trascura i propri doveri o abusa dei propri poteri con grave pregiudizio per i figli, il giudice può pronunciare la sua decadenza dalla potestà , e può anche ordinare l’allontanamento dei figli dalla residenza familiare (art. 330 c.c.). In caso di disaccordo fra i genitori su questioni di particolare importanza ciascuno di essi può rivolgersi al giudice, il quale sentirà in questo caso i figli se maggiori di quattordici anni (art. 316, commi 3o e 5o, c.c.). Se occorrono, nel frattempo, provvedimenti urgenti e indifferibili, vi provvede il padre (art. 316, comma 4o, c.c.). Il giudice, in questa ipotesi, non adotta però soluzioni, come nel caso dell’art. 145 c.c. (v. uguaglianza dei coniugi): si limita a suggerirle e, se il contrasto permane, attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che ritiene più idoneo a curare l’interesse del figlio (art. 316, comma 5o, c.c.). Ha qui agito, manifestamente, la preoccupazione di evitare che l’organo dello Stato si sostituisca ai genitori, anche se tra loro in disaccordo, nell’esercizio della potestà sui minori, considerata come prerogativa inalienabile di quella società naturale che è la famiglia. I figli, a loro volta, debbono rispettare i genitori e, se conviventi, contribuire al mantenimento della famiglia con le proprie eventuali sostanze e con il proprio eventuale reddito (art. 315 c.c.). Non possono abbandonare la casa dei genitori e, se se ne allontanano senza il loro permesso, i genitori possono ricorrere al giudice tutelare (art. 318 c.c.). I genitori, hanno la rappresentanza dei figli minori (artt. 320 ss. c.c.), che è rappresentanza legale (v. rappresentanza, coniugi legale), attribuita loro dalla legge; e possono, quali rappresentanti legali, continuare l’esercizio dell’impresa commerciale di cui il figlio sia titolare. Essi hanno, altresì, l’usufrutto legale sugli eventuali beni dei figli, esclusi i beni acquistati dai figli con i proventi del proprio lavoro (oltre che quelli ad essi pervenuti per successione o per donazione con la specifica destinazione alla carriera, ad un’arte o ad una professione del minore); ma debbono destinare i frutti che percepiscono al mantenimento della famiglia ed alla istruzione ed educazione dei figli (art. 324 c.c.).

coniugi divorziati: il coniuge divorziato (v. divorzio) perde il diritto al mantenimento o agli alimenti se, convivendo di fatto con altri, goda dell’assistenza materiale del familiare di fatto.

coniugi imprenditori: v. azienda, coniugi coniugale.

responsabilità solidale dei coniugi: sul dovere di contribuzione dei coniugi, quale è fissato dall’art. 143, comma 3o, c.c., si è talvolta voluta fondare la regola secondo la quale ciascuno dei coniugi è , anche in regime di separazione, solidalmente obbligato nei confronti dei terzi per le obbligazioni nascenti da contratti conclusi per i bisogni della famiglia. Ma altro è l’interno dovere di solidarietà familiare, altro l’esterna responsabilità patrimoniale: i coniugi in regime di separazione dei beni sono, di fronte ai terzi, in posizione corrispondente a quella dei non coniugati. L’assunto della coniugi coniugi non ha, del resto, incontrato il favore della giurisprudenza, che tutt’al più arriva ad ammettere, per le spese correnti, come per generi alimentari, detersivi, biancheria, una procura (v.) tacita di un coniuge all’altro; e l’idea della procura tacita, implicante anche una presunta contemplatio domini (v. rappresentanza), non postula affatto il dovere di contribuzione; postula solo il dato di esperienza per cui, nei limiti dei bisogni familiari primari, ciascun coniuge assume obbligazioni anche in nome e per conto dell’altro, come le assumono i figli minori per conto di entrambi i genitori. Il fornitore consueto di generi alimentari sa benissimo, quantunque abbia contrattato solo con la moglie, di potere inoltrare il conto al marito; ma non altrettanto potrà fare un nuovo fornitore, cui la moglie si sia per la prima volta rivolta.

separazione dei beni fra coniugi: v. separazione dei beni, coniugi fra coniugi.

separazione personale dei coniugi: v. separazione dei coniugi.

uguaglianza dei coniugi: per l’art. 29, comma 2o, Cost. il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. Il c.c., riformato nel 1975, traduce il precetto costituzionale in questi principi: il marito non è più , come in passato, il capo della famiglia, titolare di una potestà maritale sulla moglie; il marito e la moglie hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri (art. 143, comma 1o, c.c.); concordano fra loro l’indirizzo della vita familiare ed hanno, ciascuno, il potere di attuarlo; fissano di comune accordo la residenza (v.) secondo le esigenze di entrambi (art. 144 c.c.), mentre il domicilio (v.) può essere diverso per l’uno e per l’altra (art. 45, comma 1o, c.c.). In caso di disaccordo, ciascuno di essi può rivolgersi al giudice: questi sente le opinioni espresse dai coniugi ed, eventualmente, dai figli conviventi che abbiano compiuto sedici anni; e tenta di raggiungere una soluzione concordata o, se ciò non è possibile, decide in loro vece, adottando la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia (art. 145 c.c.). L’intervento del giudice è reso necessario dall’esigenza, costituzionalmente avvertita, di conciliare l’coniugi coniugi con la garanzia dell’unità familiare: questa, se non è più assicurata dal potere di un capo famiglia, è ricercata attraverso una soluzione giudiziale dei conflitti fra coniugi. Ma si noti che l’intervento del giudice è possibile solo se chiesto da uno dei coniugi: si è così voluta salvaguardare, ad un tempo, l’unità familiare e l’autonomia della famiglia.


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