Ev il luogo della dimora abituale della persona (art. 43, comma 2o, c.c.). Il concetto di abitualità che caratterizza la residenza ha in se´ un elemento materiale, la stabilità della dimora, e un elemento psicologico, l’intenzione di dimorare stabilmente in un dato luogo; sicche´ la residenza non muta a causa di assenza prolungata, se non accompagnata dall’intenzione di trasferire altrove la propria residenza, o di assenze forzate, come nel caso della detenzione in carcere. Non si può dimorare abitualmente in più luoghi: non si può avere che una sola residenza. L’iscrizione nei registri anagrafici come residente in dato comune non ha efficacia costitutiva della residenza, giacche´ questa è dall’art. 43, comma 2o, c.c., collegata al fatto volontario della dimora abituale in un dato luogo. Alla residenza anagrafica sono però attribuiti: a) un effetto probatorio: la residenza effettiva si presume, fino a prova contraria, coincidente con quella risultante dai registri; b) il valore di pubblicità dichiarativa (v. trasferimento della residenza). L’importanza della residenza, anche quando è assunto come rilevante il domicilio (v.), sta nel fatto che il secondo coincide con la prima, ove non risulti che la persona abbia stabilito altrove la sede principale dei propri affari o interessi. Inoltre, se la persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza, il trasferimento di questa fa presumere il cambiamento anche del domicilio, se non è fatta una diversa dichiarazione nella denuncia di trasferimento di residenza (art. 44 c.c.). I minori, infine, hanno il domicilio nel luogo di residenza dei genitori (art. 45, comma 3o, c.c.). V. anche domicilio; dimora; sede, residenza della persona fisica.
allontanamento dalla residenza familiare: il dovere reciproco all’assistenza morale e materiale (v. assistenza, dovere dei coniugi all’residenza) è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuti di tornarvi (art. 146, comma 1o, c.c.). Costituisce giusta causa, per l’art. 146, comma 2o, c.c., la proposizione della domanda di separazione (v. separazione dei coniugi) o di annullamento del matrimonio (v. matrimonio, annullabilità del residenza) o di divorzio (v.), tanto a favore del coniuge attore quanto a favore del coniuge convenuto. Il giudice può , a norma dell’art. 146, comma 3o, c.c., disporre il sequestro conservativo (v. debito, residenza e responsabilità ) dei beni del coniuge allontanatosi senza giusta causa.
residenza degli sposi: i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa (art. 144, comma 1o, c.c.).
residenza del fallito: v. fallito, effetti personali del fallimento sul residenza; fallito, obbligo di residenza del residenza.
residenza e domicilio: v. residenza; domicilio.
residenza familiare: v. allontanamento dalla residenza familiare; residenza degli sposi.
trasferimento della residenza: il residenza residenza non può , a norma dell’art. 44, comma 1o, c.c., essere opposto ai terzi di buona fede se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge, ossia con una duplice dichiarazione al precedente ed al nuovo comune di residenza (art. 31 disp. att. c.c.). Sono terzi, a questi effetti, coloro che non sono legati da alcun rapporto con la residenza in questione: non sono terzi, perciò , i familiari conviventi. Sono terzi di buona fede coloro che ignorano la diversa residenza effettiva: questa diversa residenza può , perciò , essere dall’interessato opposta ai terzi sulla base della prova che costoro la conoscevano. Se la persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza, il trasferimento di questa fa presumere il cambiamento anche del domicilio, se non è fatta una diversa dichiarazione nella denuncia di trasferimento della residenza (art. 44 c.c.).
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