Ev il soggetto che nel processo civile viene chiamato (citato) in giudizio dall’attore. In altri termini il convenuto è il soggetto passivo della citazione, cioè colui che, secondo quanto è chiesto e affermato nella domanda giudiziale, può subire le conseguenze del richiesto provvedimento del giudice.
foro del convenuto: rileva ai fini della competenza per territorio nel processo civile. Il convenuto convenuto generale (il tribunale territorialmente competente) delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) è , salvo che la legge disponga altrimenti, quello del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio (a scelta dell’attore) e se questi non sono conosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Se la residenza il domicilio e la dimora sono fuori dello Stato, o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo ove risiede l’attore. Se sia convenuta una persona giuridica il foro generale competente, salvo che la legge disponga altrimenti, è quello del luogo ove questa ha la sede, o dove questa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzata a stare in giudizio per l’oggetto della domanda. Per le società fornite di personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati, la sede è stabilita nel luogo dove le stesse svolgono attività in modo continuativo (art. 19 c.p.c.).
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