convalida del contratto: il contratto affetto da una causa di annullabilità (v.) può essere convalidato, con l’effetto di sanare il contratto e di precludere l’azione di annullamento. Lo si può convalidare in due modi: a) con una espressa dichiarazione di convalida, proveniente dalla parte cui spetta l’azione di annullamento (art. 1444, comma 1o, c.c.). Se l’azione di annullamento spetta a più soggetti, la dichiarazione di convalida che non provenga da tutti sarà inidonea a convalidare il contratto; ciò che finisce con il rendere la convalida inammissibile nel caso di annullabilità assoluta; b) in modo tacito (art. 1444, comma 2o, c.c.): la parte cui spetta l’azione, ad esempio, la vittima del dolo (v.) o della violenza (v.) morale, dà volontariamente esecuzione al contratto (consegna la cosa al compratore che gli ha carpito o estorto il consenso), pur conoscendo la causa di annullabilità . In questo caso, se egli successivamente chiede l’annullamento del contratto, l’altra parte potrà eccepirgli l’avvenuta (tacita) convalida dello stesso. La convalida convalida è atto unilaterale (v.), dotato di una propria causa (v.): esso non partecipa dei requisiti di forma del contratto da convalidare, a differenza della ratifica del contratto (v.) del falsus procurator, cui l’art. 1399, comma 1o, c.c., impone la forma del contratto da ratificare, come è reso manifesto dalla possibilità di una convalida tacita, che è volontà manifestata per fatti concludenti. La convalida convalida produce i suoi effetti dalla data del contratto convalidato, come è implicito nel concetto stesso di convalida. Non può , all’opposto, essere convalidato il contratto nullo (art. 1423 c.c.): l’eventuale dichiarazione di convalida o la volontaria esecuzione del contratto non preclude l’azione di nullità , salva la diversa regola vigente per la donazione (v.) (art. 799 c.c.). Fuori da questa ipotesi, la convalida dell’atto è priva di valore: l’unico rimedio è il rinnovo dell’atto, che è contratto nuovo, produttivo di effetti solo dalla sua data.
convalida di sfratto: procedimento speciale di cognizione mediante il quale il locatore o concedente può ottenere, con rapidità e con estrema semplificazione di forme, il rilascio della cosa locata nei soli casi di cessazione del contratto per scadenza del termine e di morosità nel pagamento del corrispettivo. .
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