Enciclopedia giuridica

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Contumacia



contumacia del convenuto: situazione che si verifica qualora, ad una regolare notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, non segua la costituzione in termini del convenuto. .

contumacia dell’attore: situazione che si verifica ogni qual volta l’attore non si costituisca, in tal caso il giudice Istruttore, se il convenuto ne fa espressa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio, altrimenti dispone la cancellazione della causa dal ruolo. .

dichiarazione di contumacia: è la constatazione dell’assenza legale dal giudizio, di una parte che, pur essendo regolarmente citata, non si costituisca. .

contumacia nel processo penale: con il termine contumacia si indica il caso di assenza o di allontanamento volontario dell’imputato dal dibattimento (v.). In tal caso la mancata comparizione all’udienza dell’imputato, libero o detenuto, rappresenta una sua libera e lecita scelta, che però non può mai bloccare l’iter del processo. Si procederà allora in contumacia dell’imputato, che conserva sempre la facoltà di comparire in udienza per rendere dichiarazioni spontanee o anche assoggettarsi ad esame, se lo stato del dibattimento consente ancora tali atti; comunque, comparendo, viene meno la contumacia. .


Contumace      |      Convalida


 
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