costituzione del contumace: potere riconosciuto al contumace di costituirsi in ogni momento del procedimento, fino all’udienza in cui la causa è rimessa al collegio per la decisione, mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria, o mediante comparizione all’udienza.
notificazioni e comunicazioni al contumace: mezzi attraverso i quali vengono portati a conoscenza del contumace quegli atti, tassativamente elencati che, modificando la situazione processuale, potrebbero determinare effetti decisivi circa l’esito del processo. .
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