La procura è un atto unilaterale (v. atti unilaterali), con il quale un soggetto investe un altro soggetto del potere di rappresentarlo; ed è un atto unilaterale recettizio nei confronti del rappresentante, non recettizio nei confronti dei terzi: sotto questo aspetto non può dirsi rivolto ad un destinatario determinato, ma a tutti coloro con i quali il rappresentante si troverà a contrattare in nome del rappresentato. La procura può essere speciale, ossia riguardare un singolo determinato affare, oppure generale, relativa ad una serie determinata di affari (tutti gli affari di un certo tipo, come ad esempio quelli concernenti l’amministrazione di un immobile o tutti gli affari da concludere in una data zona, come ad esempio la cura in Italia degli interessi di uno straniero) o relativa a tutti gli affari del rappresentato (e, in questo caso, la rappresentanza volontaria (v. rappresentanza, procura volontaria) ha la stessa estensione della rappresentanza legale (v. rappresentanza, procura legale), che è sempre rappresentanza generale, inerente a tutti gli affari dell’incapace). Si ritiene generalmente che la procura generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono espressamente indicati nella procura, in analogia con quanto l’art. 1708, comma 2o, c.c., dispone per il mandato. Al pari del mandato, la procura può avere per oggetto, oltre che la conclusione dei contratti, alla quale soltanto si riferiscono espressamente gli artt. 1487 – 1400 c.c., anche il compimento di altri atti giuridici (v.) (art. 1703 c.c.), siano essi l’oggetto esclusivo della procura oppure atti accessori al contratto da concludere (art. 1708, comma 1o, c.c.). La procura deve avere la stessa forma del contratto (v.) o dell’atto giuridico da concludere (art. 1392 c.c.): perciò , la procura a vendere o a comprare un immobile deve essere, anch’essa, redatta, per iscritto; la procura ad intimare una diffida ad adempiere (v. risoluzione del contratto, procura stragiudiziale), da redigersi per iscritto a norma dell’art. 1454 c.c., deve rivestire la forma scritta. In questa materia la giurisprudenza segue il principio generale della libertà di forme: quando non sia dalla legge richiesta la forma scritta per la validità o per la prova dell’atto da compiere, la procura può anche essere tacita, ossia desumersi dal comportamento concludente del rappresentato e del rappresentante nei loro interni rapporti e nei confronti dei terzi; e può essere tacita anche quando per l’atto a compiere siano state le parti, a norma dell’art. 1352 c.c., a richiedere la forma scritta. V. anche rappresentanza; mandato, procura con e senza rappresentanza; falsus procurator.
procura a donare: v. mandato, procura a donare.
procura annessa all’atto notarile: ai sensi dell’art. 51 n. 3 L.N., se le parti o alcune di esse intervengono all’atto per mezzo di rappresentante, la procura deve rimanere annessa all’atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l’originale o la copia non si trovi negli atti del notaio rogante.
procura apparente: è , in sintesi, una procura tacita simulata. L’apparente rappresentato è vincolato verso il terzo quando ha assunto un comportamento concludente, malizioso o negligente, dal quale si desume una tacita volontà di conferire una procura. Per il Supremo Collegio la tutela dell’apparenza non opera quando sussista una colpa inescusabile nel soggetto che versa in errore; colpa la quale sussiste sia qualora tale errore avrebbe potuto essere evitato mediante l’impiego della normale prudenza nella condotta degli affari, ovvero con l’utilizzazione appropriata degli strumenti legali di pubblicità , sia nell’ipotesi in cui il conferimento dei poteri rappresentativi debba assumere la forma scritta ad substantiam (v. forma del contratto, procura scritta ad substantiam). Orbene, con la prima precisazione siamo sul terreno della valutazione di concludenza del comportamento dell’apparente rappresentato, non potendo dirsi concludente il comportamento che appaia tale solo agli occhi di chi lo esamini con colpa inescusabile; la seconda precisazione fa (inavvertito) riferimento al ben noto principio per il quale la volontà non può essere tacitamente manifestata quando per la sua espressione sia richiesta la forma scritta. La Cassazione ritiene non invocabile la tutela dell’apparenza al fine di ritenere sussistente una procura a vendere un bene immobile. procura procura altro non è , allora, se non procura tacita simulata. Che la procura possa essere tacita, quando non debba assumere la forma scritta, è fuori discussione; altrettanto incontrovertibile è che la procura, in quanto atto unilaterale, recettizio nei confronti del rappresentante, possa essere simulata (v. simulazione) per accordo fra il dichiarante e il destinatario, a norma dell’art. 1414, comma 3o, c.c.. Di qui una illazione: la tutela dell’apparenza, nella situazione più volte esaminata dalla Cassazione, altro non è se non l’opponibilità della simulazione ai terzi di buona fede, a norma degli artt. 1415 – 16 c.c.; la negata tutela, per l’ipotesi di procura a concludere un contratto immobiliare, altro non è se non nullità della procura per mancanza di forma, opponibile in quanto nullità a qualsiasi terzo, anche di buona fede. Il diniego di tutela non si giustifica, per la Cassazione, quando la forma scritta sia richiesta ad probationem (v. forma del contratto, procura scritta ad probationem): il contratto di assicurazione, stipulato dal rappresentante apparente, vincola la compagnia di assicurazione che con il proprio comportamento aveva concorso a creare l’apparenza. Come la procura procura, così anche l’ipotesi della cessione d’azienda non pubblicizzata è riconducibile ai principi della simulazione. L’ipotesi è quella dell’imprenditore individuale che cede la propria azienda pur conservando la titolarità della licenza di commercio: ipotesi sulla quale viene costruita la massima secondo la quale, in forza del principio della tutela dell’affidamento nell’apparenza del diritto, il terzo che abbia contrattato con il cessionario dell’azienda nel ragionevole convincimento, derivante da errore scusabile, di entrare in rapporto con il cedente, può pretendere l’adempimento degli obblighi contrattuali anche dal cedente quale obbligato solidale. Tuttavia, il Supremo Collegio ha tenuto a precisare che non basta il non colposo convincimento della coincidenza fra titolare attuale della licenza e imprenditore attuale. Esso ha aggiunto che il terzo che intenda far dichiarare il titolare della licenza responsabile delle obbligazioni contratte verso di lui dal gestore dell’azienda deve provare con fatti concludenti di avere ragionevolmente ritenuto per particolari circostanze che il suo contraente non ha contrattato in proprio, bensì in rappresentanza della persona che risulta intestataria. Con il che riemerge, sotto le mentite spoglie della non codificata apparenza del diritto, la codicistica figura della simulazione; in particolare, la preposizione institoria (v. institore) simulata: i comportamenti del cedente e del cessionario debbono essere univocamente interpretabili, agli occhi del terzo, come attuativi di una preposizione institoria. Se il cedente non può , al terzo che pretende l’adempimento di obbligazioni assunte dal cessionario, efficacemente eccepire d’aver ceduto l’azienda, ossia eccepire che la preposizione institoria è simulata, ciò egli non può semplicemente perche´ la simulazione non è opponibile ai terzi di buona fede. Non è neppure necessario, perche´ sorga la responsabilità dell’apparente preponente, che l’apparente institore spenda il nome del primo; basta, a norma dell’art. 2208 c.c., che l’atto da lui posto in essere sia inerente all’esercizio dell’impresa. V. anche apparenza del diritto.
procura generale: è la procura relativa ad una serie determinata di affari o relativa a tutti gli affari del rappresentato.
girata per procura: v. girata, procura per l’incasso.
procura in bianco: è la dichiarazione con cui il socio di una società di capitali (v.) delega un terzo, non indicato, a rappresentarlo nell’assemblea (v.), senza impartire istruzioni sulle modalità di esercizio del diritto di voto. La l. n. 216 del 1974 ha vietato la procura procura. Infatti la delega per la partecipazione all’assemblea sociale incontra i seguenti limiti: a) la rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive (art. 2372 comma 2o, c.c.); b) la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco (art. 2372 comma 3o, c.c.); c) la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o, se si tratta di s.p.a. con azioni quotate in borsa (v. s.p.a., procura con azioni quotate in borsa), più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a dieci miliardi, più di cento soci se la società ha capitale superiore ai dieci miliardi e non superiore a cinquanta miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a cinquanta miliardi; d) la rappresentanza non può essere conferita ne´ agli amministratori (v.) ne´ ai sindaci (v.), ne´ ai dipendenti della società, ne´ a società controllate (v. società , procura controllante) e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste; non può essere, inoltre, conferita ad una banca (v.) (art. 2372, comma 4o, c.c.). La procura procura era, in passato, affidata da un azionista assenteista alla banca, incaricata di gestire, il titolo. I predetti divieti si propongono di evitare che le banche facciano incetta di procure che consentano loro di controllare la società direttamente o indirettamente per conto proprio o di terzi.
matrimonio per procura: v. matrimonio, procura per procura; procura per pubblicazione matrimoniale.
procura per pubblicazione matrimoniale: ai sensi dell’art. 96 c.c. la richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico. V. anche matrimonio per procura.
rappresentanza senza procura: v. mandato, procura con e senza rappresentanza.
revoca della procura: il rappresentato può sempre revocare la procura e modificarne il contenuto. La procura procura o la sua modificazione è anch’essa, come la procura, un atto unilaterale (recettizio nei confronti del rappresentante, non recettizio nei confronti dei terzi), che il rappresentato ha però il difficile onere di portare a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Altrimenti il contratto concluso dall’ex rappresentante è efficace nei suoi confronti, salva solo la prova che il terzo era a conoscenza della revoca o della modificazione della procura al momento della conclusione del contratto (art. 1396 c.c.). V. anche falsus procurator.
procura senza mandato: v. mandato, procura con e senza rappresentanza.
procura speciale: è la procura riguardante un singolo determinato affare.
procura tacita: è la procura risultante dal comportamento concludente delle parti, per cui una parte senza espressa procura, conclude contratti o tratta affari in nome e per conto dell’altra e questa, consapevolmente, ne accetta l’operato. La procura procura, purche´ debitamente provata, conferisce poteri di rappresentanza, salvo che il contratto da concludere non richieda forme particolari (art. 1392 c.c.).
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