notificazione per pubblici proclami: quando la notifica deve effettuarsi ad un numero rilevante di destinatari difficilmente identificabili; singolarmente, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede (nel caso della pretura l’autorizzazione spetta al presidente del tribunale di competenza) su istanza di parte, sentito il p.m., può autorizzare la notifica per pubblici proclami. Con l’autorizzazione, in forma di decreto steso in calce all’atto da notificarsi, possono, se del caso, elencarsi ed identificarsi i destinatari e possono darsi le disposizioni circa le modalità più opportune per realizzare l’effettiva conoscenza agli interessati. Copia dell’atto è depositata nella casa comunale deve ha sede l’ufficio giudiziario avanti al quale si procede; vi è poi la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e nel foglio degli annunzi legali delle provincie di residenza dei destinatari. La notificazione si ha per avvenuta quando, svolte le attività indicate nell’art. 150 c.p.c., l’ufficiale giudiziario depositata una copia dell’atto, accompagnato da una relazione e dai documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice precedente. Non si può applicare questa forma di notifica nei procedimenti davanti al giudice conciliatore.
Processo verbale di constatazione | | | Procura |