Giudice singolo, non appartenente alla magistratura professionale, temporaneamente incaricato di un ufficio a titolo gratuito, il quale svolge funzioni giurisdizionali e conciliative. In quanto incaricato di funzioni giurisdizionali è competente a decidere alcune controversie entro un certo limite di valore o di materia. Contro le sentenze del conciliatore è esperibile il ricorso per Cassazione (v.), ma non l’appello (v.). Il conciliatore può decidere secondo equità (v.), osservando i principi regolatori della materia. In virtù della funzione conciliativa generale, senza limiti di valore, (ma con limiti di materia: controversie di lavoro; misura del canone di locazione degli immobili urbani; patti agrari), al conciliatore spetta il tentativo di conciliazione (giudiziale) (v.). V. anche giudice di pace.
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