Ev colui che è preposto dall’imprenditore (v.) all’esercizio di un’impresa commerciale (v. imprenditore, institore commerciale) oppure all’esercizio di una sede secondaria (v. sede, institore dell’impresa) o di un ramo particolare dell’ impresa (art. 2203 c.c.). L’institore è quel dirigente che l’imprenditore colloca al vertice della gerarchia dei suoi dipendenti: egli non è subordinato ad altri che non sia lo stesso imprenditore. Anche il dirigente preposto ad una sede secondaria o ad un ramo particolare dell’impresa non deve dipendere che dall’imprenditore. L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa cui è preposto, escluse solo l’alienazione dei beni immobili del preponente o la costituzione di ipoteche sugli stessi (art. 2204 c.c.); egli può , altresì, stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa cui è preposto (art. 2204, comma 2o, c.c.). L’imprenditore preponente può limitare i poteri di rappresentanza dell’institore (art. 2204 c.c.). La procura con la quale vengono limitati i poteri di rappresentanza dell’institore deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese (v.): in mancanza di tale iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare (art. 2206 c.c.). Gli institori preposti ad una medesima impresa, o ad una sua sede o ramo particolare, possono essere più di uno: in tal caso, essi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto (art. 2203, comma 3o, c.c.). L’institore deve informare il terzo contraente che egli tratta per il preponente, altrimenti è personalmente obbligato nei confronti di costui (art. 2208 c.c.). In tal caso, però , il terzo contraente può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall’institore che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto. La norma si giustifica per la considerazione che l’institore svolge, per conto dell’imprenditore, un’attività imprenditoriale che rende evidente la pertinenza del singolo atto alla predetta attività e rende superflua una esplicita contemplatio domini (v.). Al terzo contraente è, in questo caso, offerta una protezione maggiore di quella che gli consentirebbero i principi generali, potendo egli agire tanto nei confronti dell’institore che abbia omesso la contemplatio domini quanto nei confronti del preponente.
Insorti | | | Institute clauses |