offerta al pubblico: ricorre quando la proposta contrattuale (v.) non è rivolta ad un destinatario determinato, ma alla generalità o, come si dice tradizionalmente, in incertam personam (ad esempio, mediante l’inserzione della proposta di comperare o di vendere negli annunci economici dei quotidiani): chiunque, in tal caso, può esprimere al proponente la propria accettazione (v. accettazione, offerta della proposta contrattuale), con l’effetto di perfezionare il contratto nel momento in cui questa giunga a conoscenza del proponente (art. 1336 c.c.). V. anche invito a proporre.
offerta della prestazione: v. costituzione in mora, offerta del debitore.
offerta di adempimento: v. costituzione in mora, offerta del debitore.
offerta in prelazione: all’offerta si attribuisce, in ogni caso, natura di proposta contrattuale (v.), non di semplice invito a proporre (v.): il contratto si perfeziona, a favore del destinatario dell’offerta offerta, nel momento in cui l’accettazione di questo giunge a conoscenza della controparte. V. prelazione (acquisto con), patto di offerta.
offerta per intimazione: v. costituzione in mora, offerta del creditore.
offerta reale e deposito: v. costituzione in mora, offerta del creditore; mora, offerta del creditore.
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