Appartiene alla categoria delle partecipazioni e comunicazioni (v. atti giuridici, diffida come comunicazioni). La diffida del questore è una misura di prevenzione (v.) prevista dalla l. 27 dicembre 1956, n. 1423, che consiste nell’ingiunzione da parte del questore di cambiare condotta, con l’avvertenza che in caso contrario si farà luogo alle più gravi misure del rimpatrio e della sorveglianza speciale. Essa è applicabile alle seguenti categorie di persone: a) agli oziosi e ai vagabondi abituali, validi al lavoro; b) a coloro che abitualmente e notoriamente sono dediti a traffici illeciti; c) a coloro che per condotta e tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, con i proventi di delitti o che diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere; d) a coloro che siano dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o ad esercitare il contrabbando ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o a gestire abitualmente bische clandestine, o ad esercitare abitualmente scommesse abusive nelle corse; e) a coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla moralità pubblica e al buon costume. V. anche ammonizione.
diffida ad adempiere: v. risoluzione del contratto.
diffida di pubblica sicurezza: l’art. 1 della l. n. 1423 del 1956 aveva previsto una formale diffida del questore nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica affinche´ cambiassero condotta, sotto comminatoria di denuncia all’autorità giudiziaria per l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo di residenza in un determinato comune. La diffida è stata abrogata dalla l. 3 agosto 1988, n. 327, che prevede esclusivamente l’avviso orale all’interessato dell’esistenza di sospetti a suo carico, con invito a tenere una condotta conforme alla legge (avente validità dopo sessanta giorni e per non più di tre anni).
diffida nel diritto amministrativo: consiste nel formale avvertimento ad un soggetto di ottemperare ad un obbligo cui è tenuto in base ad un titolo preesistente (legge, sentenza, contratto o atto amministrativo). Non fa nascere un nuovo obbligo (perciò si differenzia dall’ordine) ma produce l’effetto di far decorrere un termine dilatorio alla scadenza del quale viene adottato un provvedimento sfavorevole nei confronti del soggetto che nonostante l’intimazione sia rimasto inadempiente.
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