Enciclopedia giuridica

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Contrabbando

Violazione di un divieto di esportazione, transito ed importazione di merci, che trova il suo fondamento, oltre che nelle norme di diritto internazionale generale, anche e soprattutto nelle numerose convenzioni internazionali stipulate fra gli Stati, laddove, nel dichiarare libero commercio, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, si prevedono specifiche limitazioni in ordine a determinate merci. L’attività di repressione e di prevenzione viene esercitata dagli Stati, di regola, in ambiti spaziali comunque sottoposti alla loro sovranità e giurisdizione. Ai fini della repressione del contrabbando via mare, il fermo o la cattura di navi straniere esercitanti tale attività è ammissibile quando vi sia un effettivo contatto tra la nave stessa e la comunità costiera. Il potere di assoggettare a misure coercitive le navi private straniere cessa nel momento in cui esse raggiungano le acque territoriali del proprio Stato o di qualunque altro Stato. Ev possibile anche la cattura di una nave privata straniera in alto mare, ma per essere legittima, sia del diritto internazionale generale che di quello convenzionale, (Convenzione di Ginevra, del 1958, sull’ alto mare, art. 23; Convenzione di Montego Bay, del 1982, sul diritto del mare, art. 111), occorre che l’inseguimento della stessa inizi mentre i battelli di detta nave o altri natanti operanti in e´ quipe con essa si trovino ancora nelle acque territoriali o nella zona contigua dello Stato straniero. Trova applicazione la teoria della presenza costruttiva, che autorizza a considerare la nave privata straniera, che pur rimanendo in alto mare, eserciti contrabbando con la terra ferma (a mezzo di sue imbarcazioni), come presente nella zona di vigilanza doganale. V. anche blocco marittimo; diritto, contrabbando di inseguimento; navigazione, contrabbando marittima.

contrabbando di guerra: violazione del divieto di trasporto, per via mare o per via aria, di tutto ciò che possa direttamente o indirettamente venire utilizzato a fini di guerra, a destinazione e per conto dell’altro belligerante. Si tratta della violazione delle norme internazionali che, concedendo agli Stati la potestà di impedire che certe merci vengano fornite dai neutrali all’avversario per i bisogni delle forze armate mediante le quali la violenza bellica è condotta, sono poste a tutela dell’interesse della Comunità internazionale al corretto svolgimento delle operazioni militari. L’attività di prevenzione e repressione del contrabbando contrabbando si svolge, pertanto, nell’ambito di spazi liberi. Gli elementi qualificanti una merce come di contrabbando, sono costituiti dalla: a) natura della merce (armi, munizioni, equipaggiamenti militari: contrabbando assoluto; ma anche oggetti atti ad essere usati per scopi sia pacifici che bellici: contrabbando relativo); b) dalla destinazione, distinguendo tra destinazione della nave e destinazione del carico. La dichiarazione di Londra del 26 febbraio 1909 contiene una lista analitica delle merci che possono essere considerate di contrabbando, contenendo anche una lista delle merci destinate alle cure dei malati e dei feriti e, quindi, da escludere da qualsiasi dichiarazione di contrabbando. Nel corso della seconda guerra mondiale, si è venuto affermando il sistema del c.d. navicert, posto in essere dal Regno Unito, attraverso il quale veniva in pratica riconosciuto ai belligeranti il potere di condizionare completamente il diritto alla libera navigazione del neutrale, sottoponendolo ad una vera e propria concessione autoritativa dei belligeranti stessi. Secondo la teoria del viaggio continuo, sorta inizialmente con riguardo al blocco bellico, una merce riconosciuta di contrabbando è catturabile senza tenere conto della destinazione della nave, prescindendo dal fatto se il trasporto sia effettuato direttamente alla destinazione o se, invece, parte del viaggio non sia compiuto per mare, ma richieda un trasbordo o altri mezzi di inoltro. Secondo la Dichiarazione di Londra del 1909 la teoria del viaggio continuo è applicabile solo nel caso di contrabbando assoluto. Nella prassi, tuttavia, tale distinzione non è stata tenuta in alcun conto.

contrabbando di guerra in tempo di pace: attività commerciale con il nemico, in contrasto con il diritto di guerra. Aiuto prestato agli insorti, in un Paese in cui sia in atto una guerra civile, mediante il trasporto, via mare o via aria, di armi, munizioni o comunque merci che siano necessarie alla conduzione dell’insurrezione. Lo Stato nel cui territorio è in atto la guerra civile, può visitare e catturare anche in acque internazionali qualsiasi nave che compia simili atti di aiuto.


Conto corrente      |      Contracting carrier


 
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