Enciclopedia giuridica

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Convenzioni



convenzioni comunitarie: previste dall’art. 220 del Trattato Cee, secondo il quale gli Stati membri devono avviare negoziati intesi a garantire a favore dei loro cittadini; la tutela delle persone; il godimento e la tutela dei diritti; l’eliminazione della doppia imposizione fiscale; il riconoscimento reciproco delle società ; il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un Paese ad un altro; la fusione di società disciplinate da legislazioni differenti; la semplificazione delle formalità alle quali sono subordinati il riconoscimento e l’esecuzione reciproca delle decisioni e delle sentenze arbitrali, tali convenzioni sono regolate dalle norme generali del diritto internazionale. Sono state adottate la Convenzione sulla competenza giudiziaria e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles 1968); la Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche (Bruxelles 1968) la Convenzione sul brevetto comunitario (Lussemburgo 1976); la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma 1980).

convenzioni costituzionali: le convenzioni convenzioni sono regole di comportamento, operanti in settori non disciplinati dal diritto scritto, stabilite in seguito ad un accordo espresso o tacito tra i titolari degli organi supremi che ne disciplinano il funzionamento e i rapporti reciproci, al fine di risolvere eventuali difficoltà che sorgono all’atto dell’applicazione delle norme costituzionali o delle norme legislative in materia costituzionale. La dottrina prevalente colloca questi accordi tra i fatti normativi extra ordinem, contrapposti come tali alle fonti legali, in quanto capaci di produrre diritto fuori dal sistema legale delle fonti consacrato nel vigente ordinamento. Le norme prodotte da queste fonti sono destinate a valere rebus sic stantibus e vengono definite dalla dottrina inglese come regole non legislative che disciplinano l’applicazione di regole legislative. Queste regole non sono applicabili in sede giurisdizionale e si fondano sul consenso e sull’accordo dei soggetti interessati. Tuttavia se nel sistema inglese le regole convenzionali restano tali anche ove si stabilizzino nel tempo e vengano accompagnate dalla opinio iuris, nel nostro ordinamento nulla si oppone ad una loro trasformazione in consuetudine. Si può , ad esempio, ormai affermare l’esistenza di una norma consuetudinaria in riferimento alla consultazione degli esponenti dei gruppi parlamentari ad opera del Presidente della Repubblica ai fini della soluzione della crisi di governo, mentre ancora esistono regole convenzionali, a contenuto elastico, per ciò che riguarda più in generale le modalità delle consultazioni. Le convenzioni convenzioni si differenziano infine dalle regole della correttezza costituzionale (v. correttezza, convenzioni costituzionale) che, pur riguardando il comportamento di individui operanti a livello costituzionale o di organi costituzionali, non sono produttive di norme giuridiche richiamandosi alla lealtà , alla cortesia, al rispetto (si pensi alle dimissioni presentate per correttezza dal Presidente del Consiglio al Pres idente della Repubblica neoeletto che, per lo stesso motivo, le respinge). .

convenzioni di Lome´: stipulate dalla Cee con gli Stati c.d. ACP ossia con una serie di Paesi (attualmente 69) dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale di tali Stati e stabilire una stretta cooperazione su un piano di completa eguaglianza. La prima Convenzione di Lomè del 1975 è rimasta in vigore fino al 1980 e ad essa hanno aderito 56 Paesi ACP; la seconda Convenzione di Lomè del 1979 ha coperto il quinquennio 1980 – 85; la terza Convenzione di Lomè del 1984 ha coperto il quinquennio 1985 – 1990; la quarta Convenzione di Lomè, attualmente in vigore, è stata invece firmata per il periodo 1990 – 2000. Essa è accompagnata da una dotazione finanziaria di 12 miliardi di ecu sotto forma di sovvenzioni e di prestiti bonificati che sono destinati, attraverso il Fondo europeo di sviluppo (v. Fondo, convenzioni europeo di sviluppo) a finanziare programmi di investimenti economici e sociali nei Paesi ACP. Sono inoltre previste forme di cooperazione industriale ed agricola. Grazie a detta Convenzione il 99% dei prodotti industriali dei Paesi ACP possono entrare sul mercato dei dodici in franchigia di dazi doganali e senza condizioni di reciprocità . Un meccanismo originale lo Stabex concede una certa garanzia di stabilità alle entrate che i Paesi ACP ottengono dalle loro esportazioni per 48 prodotti agricoli. Tale meccanismo trova applicazione anche nel settore delle risorse minerarie nel quadro del sistema Sysmin. La Convenzione di Lomè istituzionalizza inoltre le relazioni politiche attraverso il Consiglio dei ministri, il Comitato degli ambasciatori e l’Assemblea paritaria ACPconvenzioniCee nella quale i parlamentari europei sono espressi dal Parlamento europeo.

convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni: le convenzioni convenzioni sono trattati internazionali che per il loro venire in essere e la loro efficacia non differiscono da qualsiasi altro trattato. Attraverso la stipula di una convenzione i due Stati contraenti delimitano il proprio potere normativo al fine di eliminare il rischio dell’avverarsi del fenomeno della doppia imposizione (v.). Le fattispecie contenute nelle convenzioni convenzioni si aggiungono a quelle delle norme interne e gli effetti delle prime modificano l’efficacia delle seconde nel senso che l’obbligazione tributaria sussisterà solo quando accanto ai presupposti della legislazione interna si verifichino anche quelli previsti dalla convenzione. Le norme convenzionali sono dunque norme di delimitazione poiche´ attraverso la convezione Stati originariamente competenti all’imposizione in base alla propria potestà normativa originaria e sovrana limitano tale potestà . In sostanza gli Stati contraenti si limitano a ripartire fra loro i presupposti d’imposta rispetto ai quali sulla base dei rispettivi ordinamenti interni sono da attendersi sovrapposizioni generanti fenomeni di doppia imposizione. Ev invece da escludere che le norme convenzionali possano non introdurre presupposti d’imposta sconosciuti agli ordinamenti interni ovvero modificare o ampliarne l’estensione. La limitazione del diritto interno può operarsi attraverso la convenzione con gli strumenti dell’esenzione o con quello dell’accredito delle imposte pagate all’estero. L’impiego del metodo dell’esenzione elimina non solo la doppia imposizione effettiva ed attuale, ma anche quella virtuale, non avendo riguardo alcuno al fatto che l’altro Stato contraente della convenzione assoggetti il presupposto ad imposta o prelevi l’imposta in concreto. Talvolta, peraltro, il metodo dell’esenzione è subordinato convenzionalmente alla condizione dell’effettiva imposizione nell’altro Stato (c.d. subject to tax clause). Altre volte, infine, specie nelle convenzioni meno recenti, lo Stato che concede l’esenzione si riserva comunque il diritto di prendere in considerazione alcuni elementi della fattispecie, come il reddito o il patrimonio, al fine del calcolo dell’ammontare della propria pretesa fiscale (ad es. per far scattare la progressività ). Il modello di convenzioni attualmente più seguito è quello Ocse; in tale modello il capitolo I disciplina i presupposti di applicazione della convenzione in modo unitario. Il regime convenzionale sarà dunque applicabile a tutte le persone fisiche e giuridiche residenti in uno dei due Stati contraenti e da tutte le imposte espressamente indicate nella convenzione nonche´ a quelle identiche od analoghe che si aggiungeranno o le sostituiranno. Il capitolo II contiene i criteri interpretativi ed alcune definizioni essenziali come quella di persona, domicilio fiscale e stabile organizzazione. Il capitolo III costituisce il nucleo centrale della convenzioni contenendo le norme relative all’imposizione sul reddito (artt. 6 – 21). Nel capitolo IV, infine, sono contenute le norme relative all’imposizione sul patrimonio. Sul piano interpretativo è importante notare che le norme di distribuzione convenzionale contenute nel modello Ocse utilizzano due tipi di formula: norme di distribuzione con effetto vincolante (shall be taxed only) che conducono sempre all’esenzione e norme di distribuzione con effetto non vincolante (may be taxed) che conducono, alternativamente all’applicazione dell’esenzione o del credito d’imposta. L’interpretazione della convenzione può provenire dalla Corte internazionale di giustizia se gli Stati contraenti decidono di sottoporre il caso alla sua giurisdizione. Tuttavia, più frequentemente, l’interpretazione della convenzione può essere rimessa all’autorità amministrativa e giurisdizionale degli Stati contraenti che sono chiamate ad applicarla. Peraltro va avvertito che un’interpretazione difforme da parte degli Stati contraenti dei presupposti soggettivi di applicazione (cioè se la convenzione sia applicabile o meno ad un determinato soggetto) può condurre alla non applicazione della convenzioni da parte di uno degli Stati e, dunque, alla non eliminazione della doppia imposizione. La tendenza attuale va, comunque, nel senso dell’affermazione di criteri interpretativi che privilegiano la collaborazione tra gli organi giudiziari degli Stati contraenti e l’interpretazione caso per caso che pervenga ad una qualificazione autonoma delle fattispecie attraverso approssimazioni successive che tengano conto degli ordinamenti interni e della giurisprudenza ad essi relativa.

convenzioni matrimoniali: oltre al regime, legale, della comunione (v. comunione fra coniugi) ed a quello, convenzionale, della separazione dei beni (v. separazione dei beni, convenzioni fra coniugi), i coniugi possono adottare anche regimi atipici, non previsti dalla legge; ferma restando, tuttavia, l’inderogabilità dei diritti e dei doveri che, per legge, derivano dal matrimonio (art. 160 c.c.). Possono anche apportare, per convenzione, modifiche al regime di comunione di beni: possono restringerlo ad alcune soltanto delle categorie di beni indicati dalla legge, oppure allargarlo ad altre categorie, ad esempio facendo cadere in comunione attuale, come talora si pratica, anche i proventi dell’attività di ciascun coniuge, che per l’art. 177, lett. c, c.c., cadrebbero in comunione differita (ma non estendendo la comunione ai beni strettamente personali o a quelli che servono all’esercizio della professione); mentre sono inderogabili le norme sull’amministrazione dei beni comuni e il principio della eguaglianza delle quote (art. 210 c.c.). L’antico istituto della dote è abolito (art. 166 bis c.c.). Ev , invece, possibile costituire il fondo patrimoniale (v.) formato da beni che un coniuge o entrambi o un terzo (anche per testamento) vincolano al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (art. 167 c.c.). Le convenzioni convenzioni, sia tipiche sia atipiche, possono essere stipulate in ogni tempo; e possono essere liberamente mutate durante il matrimonio. La necessità di una autorizzazione del giudice al loro mutamento, originariamente prevista dall’art. 162, comma 3o, c.c., è stata soppressa dalla l. n. 142 del 1981. Per la loro modificazione occorre il consenso di tutti coloro che le formarono e dei loro eredi. Le convenzioni convenzioni sono veri e propri contratti, soggetti alle norme sui contratti in generale (v. contratto; norme generali sul contratto). Per esse è in ogni caso richiesta, a pena di nullità , la forma dell’atto pubblico (v.) (art. 162, comma 1o, c.c.). Possono, come ogni contratto, essere simulate: ai terzi, precisa il primo comma dell’art. 164 c.c., confermando la regola generale, è consentita la prova della simulazione delle convenzioni convenzioni; fra le parti, invece, vale una regola più rigorosa di quella generale, non bastando una controdichiarazione scritta ed occorrendo, ulteriormente, che la controdichiarazione (v.) sia fatta con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti delle convenzioni convenzioni (art. 164, comma 2o, c.c.). L’aspetto più spinoso della materia è quello relativo alla pubblicità (v.) delle convenzioni convenzioni. Bisogna tenere presenti due norme: a) la norma che, all’art. 162, comma 4o, c.c., dispone che le convenzioni convenzioni non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta del regime di separazione dei beni; b) la norma che, agli artt. 2647 e 2685 c.c., richiede, per l’ipotesi in cui abbiano ad oggetto beni immobili e beni mobili registrati, la trascrizione della costituzione del fondo patrimoniale, delle convenzioni convenzioni che escludono la comunione fra coniugi, degli atti e dei provvedimenti di scioglimento della comunione, degli atti di acquisto di beni personali, a carico rispettivamente dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione. A questa norma si aggiunge un dato normativo di carattere negativo: la riforma del 1975 ha soppresso, e non adeguato al nuovo diritto di famiglia, l’originario quarto comma dell’art. 2647 c.c., il quale si pronunciava per l’inopponibilità ai terzi, finche´ non trascritti, del vincolo dotale e di quello derivante dalla comunione e dalla costituzione del patrimonio familiare. La conseguenza è che l’annotazione nei registri dello stato civile è stata elevata al rango di pubblicità legale, mentre la trascrizione è stata degradata a mera pubblicità convenzioninotizia (v.): le convenzioni convenzioni, inclusa fra esse la costituzione del fondo patrimoniale, quantunque trascritte, non sono opponibili ai terzi se non annotate a margine dell’atto di matrimonio; se annotate, quantunque non trascritte, sono ad essi opponibili. Bisogna però fare una necessaria eccezione: gli atti di acquisto di beni personali non sono annotabili a margine dell’atto di matrimonio; essi debbono essere trascritti, pena l’inopponibilità ai terzi della natura personale del bene. In ogni caso la pubblicità in materia assume il già descritto carattere della pubblicità negativa: i beni intestati ad uno dei coniugi si considerano comuni all’altro coniuge, salvo che dai registri dello stato civile non risulti, per annotazione a margine dell’atto di matrimonio, che i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni o che hanno costituito un fondo patrimoniale o che lo stato di comunione dei beni è cessato per una delle cause previste dall’art. 191 c.c.. Ha, del pari, carattere di pubblicità negativa la trascrizione degli atti di acquisto di beni personali, recanti la dichiarazione voluta dall’art. 179, comma 2o, c.c.: in difetto, la natura personale del bene non sarà opponibile ai terzi.


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