Enciclopedia giuridica

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Presidente della Repubblica

Il presidente della Repubblica non ha, per la nostra Costituzione, la funzione di capo dell’esecutivo, come accade nelle democrazie presidenziali, dove è anche eletto a suffragio universale e diretto. Da noi il presidente della Repubblica occupa una posizione sovraordinata ad ogni altro organo dello Stato, compreso l’esecutivo, e non è investito di propria responsabilità politica. L’art. 87 dice che il capo dello Stato rappresenta l’unità nazionale; l’art. 89 precisa che nessun atto del presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato da un ministro, che ne assume la responsabilità , mentre l’art. 90 tiene ad aggiungere che il presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e per attentato alla Costituzione (in tal caso è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune). Il presidente della Repubblica, eletto dal parlamento in seduta comune, ma con la partecipazione di tre delegati per ogni regione (art. 83), dura in carica sette anni (art. 85); le sue funzioni in caso di impedimento, sono esercitate dal presidente del Senato (art. 86). Le funzioni del presidente della Repubblica sono soprattutto queste: a) può inviare messaggi alle Camere (il che, nell’esperienza concreta, è accaduto raramente), anche al fine specifico di chiedere alle Camere una nuova deliberazione su una legge già da esse approvata (art. 74), ad esempio perche´ si tratta di legge priva della necessaria copertura finanziaria, richiesta dall’art. 81, ult. comma (ma, se il Parlamento conferma la legge già approvata, il presidente della Repubblica deve promulgarla); b) indice le elezioni per le nuove Camere e ne fissa la riunione; c) autorizza la presentazione alle Camere dei progetti di legge di iniziativa governativa; d) promulga le leggi ed emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti; e) indice i referendum; f) nomina il presidente del consiglio e i ministri, cinque giudici della Corte costituzionale, i senatori a vita, gli alti funzionari dello Stato; g) ha il comando delle forze armate; h) presiede il Consiglio superiore della magistratura; i) può concedere la grazia; l) può decidere lo scioglimento anticipato delle Camere o di una di esse. Questo insieme di attribuzioni mostra come il presidente della Repubblica abbia una posizione sopraordinata ad ogni altro organo dello Stato e, perciò , rappresenti l’unità nazionale, secondo la ricordata espressione dell’art. 87. Egli esercita, infatti, funzioni sopraordinate allo stesso Parlamento, avendo il potere di deciderne lo scioglimento e potendo interferire, con i propri messaggi, nell’attività legislativa; sopraordinata, inoltre, al governo, di cui nomina i componenti; sopraordinata, infine, alla magistratura e, più in generale, alla funzione giurisdizionale, essendo presidente del Consiglio superiore della magistratura e avendo il potere di scegliere un terzo dei componenti la Corte Costituzionale. Può sembrare, tuttavia, che la figura del presidente della Repubblica sia solo formale o addirittura simbolica, giacche´ ogni suo atto, come si è detto, deve essere controfirmato da un ministro, che ne assume la responsabilità (e, se il ministro si rifiuta di controfirmarlo, il presidente della Repubblica non può validamente compiere l’atto). Intanto, il principio della controfirma non vale sempre: così non è pensabile per la nomina del presidente del consiglio. E soprattutto è la varietà delle sue attribuzioni a dare al presidente della Repubblica la possibilità di esercitare un influsso notevole nella vita politica del paese: si può , in generale, dire questo, che in periodi di governi stabili e di forti maggioranze parlamentari, la figura del presidente della Repubblica tende ad apparire come puramente simbolica, mentre nei periodi di instabilità politica il suo peso sulla vita politica del paese può farsi sentire notevolmente.

delitti contro il presidente della Repubblica: categoria di reati (artt. 276, 277, 278, 279 c.p.) volta a tutelare in modo specifico la inviolabilità della persona fisica del Capo dello Stato, la libertà individuale, fisica, l’onore, il prestigio, la prerogativa della irresponsabilità del Presidente, l’esercizio incondizionato delle attribuzioni e delle prerogative previste dalla legge. Si tratta per lo più di delitti di attentato, o a consumazione anticipata (v. reato). Sono delitti contro la personalità dello Stato (v. personalità , presidente della Repubblica dello Stato).

immunità del presidente della Repubblica: il Capo dello Stato non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento ed attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.). Si tratta di una ipotesi di immunità parziale (v. immunità penale, presidente della Repubblica derivante dal diritto interno). Per gli atti compiuti al di fuori dell’esercizio delle funzioni, si ritiene che non vi sia una vera e propria immunità , ma che il Presidente non posso essere assoggettato a procedimento penale, nel periodo del mandato presidenziale, soltanto per ragioni di opportunità politica, poiche´ , se così non fosse, l’ordinamento statale sarebbe di fatto decapitato della figura istituzionale di vertice.


Presidente della provincia      |      Prestanome


 
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