La nomina dei senatori a vita è regolamentata dall’art.59 Cost., il quale prevede, al comma 1o, che gli ex presidenti della Repubblica diventino senatori a vita di diritto; mentre, al comma 2o, stabilisce che il Presidente della Repubblica (v.) può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. La nomina dei senatori a vita si configura quale potere sostanzialmente presidenziale, in quanto attribuisce al solo Presidente della Repubblica la scelta delle personalità da nominare, consentendogli di agire con un buon margine di discrezionalità. La questione che si pone è se ciascun presidente può nominare cinque senatori a vita oppure sino a cinque, di modo che il numero complessivo non sia mai superiore a tale cifra. La seconda soluzione è quella maggiormente accolta dalla dottrina; anche se, va ricordato, che alcuni presidenti della Repubblica hanno interpretato la norma costituzionale nel primo senso, cioè nominando diversi senatori a vita per il numero complessivo superiore a cinque.
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