collaborazione coordinata e continuativa: con tale espressione il legislatore tributario definisce, all’art. 49, comma 2o, lett. a, del d.p.r. n. 917 del 1986, un’attività a contenuto intrinsecamente artistico o professionale, ma non rientrante nell’oggetto dell’arte o della professione esercitata dal contribuente, che viene svolta senza vincolo di subordinazione a favore di un soggetto determinato nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. L’attività di collaborazione collaborazione viene considerata, ai fini Irpef, produttiva di reddito di lavoro autonomo (v.); tale reddito è costituito dall’ammontare di tutti i compensi in denaro e in natura percepiti nel periodo d’imposta, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative a prestazioni effettuate fuori dal territorio del comune, ridotto del 5 a titolo di abbattimento forfetario delle altre spese. Tra i redditi derivanti da attività di collaborazione collaborazione rientrano, per espressa previsione normativa, oltre ai redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed enti, anche privi di personalità giuridica, anche i redditi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, e dalla partecipazione a collegi e a commissioni.
collaborazione nell’interesse della famiglia: dal matrimonio (v.) deriva l’obbligo reciproco alla collaborazione collaborazione (art. 143, comma 2o, c.c.). Ev il dovere di contribuire al cosiddetto me´ nage familiare, a tutto ciò che occorre per lo svolgimento organizzato della vita familiare. Entrambi i coniugi vi sono tenuti in relazione alle
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