Ev il soggetto passivo su cui ricadono tutte le situazioni a cui la legge fiscale collega un rapporto giuridico d’imposta. Oltre alle persone fisiche e giuridiche possono essere contribuenti anche le organizzazioni di persone o le organizzazioni di beni, prive di personalità giuridica, nei cui confronti il presupposto d’imposta si realizza in modo unitario ed autonomo. Importante è la distinzione fra contribuente di diritto e contribuente di fatto: il primo è il soggetto tenuto ad effettuare per legge la prestazione impositiva mentre il secondo è colui su cui si riversa l’onere economico della prestazione impositiva pur restando estranei al rapporto d’imposta. La traslazione dell’onere impositivo dipende dal gioco delle regole del mercato quando il contribuente di diritto riesce ad inglobare nella prestazione gravante sul contribuente di fatto parte o tutta l’entità dell’obbligazione tributaria cui il primo è tenuto (traslazione occulta). Si può però avere anche una traslazione pattizia allorche´ lo specifico assetto negoziale impresso dalle parti fa sì che il contribuente di fatto si accolli l’onere economico tributario gravante sul contribuente di diritto. La giurisprudenza ha peraltro dubitato della legittimità di siffatte clausole, ma la dottrina prevalente più che negarne la legittimità risolve il problema ritenendo imponibile l’importo complessivo erogato in adempimento della clausola contrattuale comprensivo anche della quota di rimborso dell’imposta. Esiste infine una forma di traslazione per legge realizzata attraverso lo strumento della rivalsa.
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